Il CMR elettronico
Che cosa è esattamente il CMR? E il CMR elettronico? Quali sono le garanzie richieste in caso di emissione e gestione del CRM elettronico? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.
A seguito del notevole incremento nello scambio commerciale di merci riscontrato nel decennio immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, era necessario intervenire per standardizzare le regole che governavano i contratti nell’ambito del trasporto internazionale di merce su strada, soprattutto con riguardo alle responsabilità del mittente e del vettore, oltre che uniformare i documenti utilizzati durante la consegna dei prodotti.
Il 19 maggio 1956 venne sottoscritta a Ginevra da parte di 9 Stati la “Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR)”, ad oggi ratificata da ben 55 Stati.
La suddetta convenzione si applica anche nei casi in cui la merce è trasportata per mare, per ferrovia, per via navigabile interna e per via aerea, qualora il veicolo sul quale si trova la merce viene trasportato senza che questa viene scaricata, mentre, come già rilevato, si concentra essenzialmente su due importanti aspetti, e cioè le responsabilità in capo al mittente e al vettore, e il documento utilizzato durante il trasporto, denominato consignment note.
Il consignment note (lettera di vettura), meglio conosciuto come CMR (Convention de Marchandises par Route), deve essere emesso in almeno 3 esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore, e dove il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce (da consegnare al destinatario se lo richiede), mentre il terzo è trattenuto dal vettore. Sono state definite le informazioni che il CMR dovrà contenere, e oltre al nome e indirizzo del mittente, del vettore e del destinatario, dovrà riportare altre informazioni, quali il luogo e la data di compilazione, il numero dei colli, il peso lordo della merce, le spese relative al trasporto, le istruzioni per le formalità doganali, e le indicazioni che il trasporto è disciplinato dalla convenzione sul CMR.
Con riguardo invece alle responsabilità del vettore, all’art.17 della convenzione viene chiarito che è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento di ricevimento della merce e quello della riconsegna, compreso altresì eventuali ritardi nella riconsegna.
Il 20 febbraio 2008 venne poi inserito nella convenzione un protocollo aggiuntivo ad oggetto “Protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture èlectronique” riguardante appunto la possibilità di utilizzare il CMR elettronico, e la cui entrata in vigore venne stabilita per il 5 giugno 2011.
Vediamo i principali 5 aspetti del suddetto protocollo aggiuntivo in tema di CMR elettronico:
Definizione di CMR elettronico
Il CMR elettronico è un CMR emesso dal vettore, dal mittente o da altre parti, tramite una trasmissione elettronica, cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzare tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati. L’emissione del CMR elettronico, che consente alle parti di aderire alla Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route, deve contenere le stesse informazioni del cartaceo, mentre le procedure utilizzate per l’emissione devono garantire l’integrità dei dati in esso contenuti dal momento della generazione sino alla sua forma finale;
Valore probatorio del CMR elettronico
Il CMR elettronico conforme alle diposizioni del presente protocollo aggiuntivo, deve essere considerato equivalente al CMR cartaceo, e deve quindi avere lo stesso valore probatorio e produrre i medesimi effetti
Autenticazione del CMR elettronico
Il CMR elettronico deve essere autenticato dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con il CMR elettronico, e dove con firma elettronica si intende dati in formato elettronico collegati o logicamente associati ad altri dati elettronici e che servono come strumento di autenticazione. L’affidabilità della firma elettronica è presunta, salvo prova contraria, se la firma elettronica:
- È connessa univocamente al firmatario;
- È idonea a identificare il firmatario;
- È creata tramite strumenti che il firmatario può mantenere sotto il proprio esclusivo controllo;
- È collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.
È comunque possibile autenticare il CMR elettronico tramite altri metodi di autenticazione elettronica, purché ammessi dalla normativa dello Stato nel quale il CMR elettronico è stato compilato;
Integrazioni e modifiche del CMR elettronico
Il CMR elettronico può essere integrato o modificato, e la procedura impiegata dovrà consentire di poter verificare ogni singola integrazione o modifica, oltre che conservare le informazioni originali;
Implementazione del CMR elettronico
Le parti interessate a gestire il CMR elettronico si accorderanno sulle procedure e loro implementazioni in conformità ai requisiti indicati nel protocollo aggiuntivo, ed in particolare dovranno stabilire:
a) il metodo adottato nell’emettere e inviare il CMR elettronico alle parti interessate;
b) che venga garantita l’integrità del CMR elettronico;
c) il modo in cui dimostrare il diritto di accedere al CMR elettronico;
d) il modo in cui viene data la conferma a seguito dell’inoltro al destinatario;
e) la procedura per integrare o modificare il CMR elettronico;
f) la procedura per una possibile sostituzione del CMR elettronico.
L’utilizzo del CMR elettronico è un ulteriore step che consente di digitalizzare i processi documentali inerenti gli scambi internazionali, evidenziando altresì la sua importanza quale prova decisiva nel dimostrare l’avvenuta consegna nelle cessione intracomunitarie di beni ex art. 41, primo comma, lettera a), decreto legge 331/1993.
Infine, è sempre utile ricordare l’importanza di conservare digitalmente il CMR elettronico secondo le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2013 e DMEF 17 giugno 2014.