Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Il Contratto di prestazione occasionale in agricoltura

Nel caso delle imprese agricole, la disciplina del “Contratto di prestazione occasionale” (CPO) presenta alcune affinità ma anche significative differenze con quella generale che riguarda i professionisti e le imprese (lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti privati). Le disposizioni contenute nell’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017), sono state recentemente integrate dall’Inps che, con la circolare 5 luglio 2017, n. 107, e il messaggio 12 luglio 2017, n. 2887, ha fornito le proprie indicazioni operative.
 
Divieti – Va anzitutto ricordato che il ricorso a prestazioni occasionali è vietato nei confronti di prestatori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico, il ricorso al CPO è vietato in generale nelle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti:

a) pensionati di vecchiaia o invalidità;

b) giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l’università;

c) disoccupati;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno: l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa per tali prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

 

Nota Bene I soggetti di cui sopra non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato (OTD) di più recente pubblicazione.

 
La violazione di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da  500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
 
Limiti di reddito e diritti –  La possibilità di attuare il CPO, in un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), è ammessa nei limiti della tabella che segue: gli importi sono riferiti ai compensi percepiti effettivamente dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione.
 

In capo a ogni prestatore Massimo 5.000 euro, con riferimento a tutti gli utilizzatori
In capo all’utilizzatore Non più di 5.000 euro, con riferimento a tutti i prestatori *
Tra i medesimi utilizzatore e prestatore Non più di 2.500 euro (ne deriva che, se viene utilizzato l’intero importo ammesso, non è possibile occupare più di 2 prestatori)
* Si computano per il 75% del loro importo, con riguardo alla possibilità, per l’utilizzatore, di erogare compensi totali fino a 5.000 euro, i compensi erogati a: pensionati di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni (24 anni e 364 giorni), iscritti a un istituto scolastico o università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, REI o sostegno del reddito. In tali ipotesi, quindi, il limite totale per l’utilizzatore sale a 6.666 euro ma solo verso i prestatori “pensionati”, “studenti” ecc., non cambia invece il valore massimo che ogni prestatore può ricevere da un singolo utilizzatore (2.500 euro nell’anno) o quello totale che egli può percepire (5.000 euro).

 
I compensi percepiti dal prestatore non sono soggetti a Irpef, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili nel reddito necessario per il permesso di soggiorno. Egli ha diritto ad: assicurazione IVS (gestione separata); assicurazione infortuni; riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. Per la tutela della salute e sicurezza le norme del D.Lgs. n. 81/2008, e le altre leggi speciali, si applicano se il committente è un imprenditore o professionista.
 
Registrazione – Per accedere al CPO, utilizzatori e prestatori devono registrarsi e svolgere gli adempimenti, sulla “piattaforma informatica Inps”, accessibile on line al servizio Prestazioni Occasionali, che supporta l’erogazione e l’accreditamento dei compensi con un sistema di pagamenti elettronico. La registrazione e la comunicazione dei dati possono essere svolti:

a) dall’utilizzatore/prestatore, accedendo con le credenziali personali (PIN Inps, SPID o CNS);

b) tramite il contact center Inps, con le credenziali personali di cui sopra;

c) dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es.: consulente del lavoro).

All’atto della registrazione, utilizzatori e prestatori forniscono le informazioni per la gestione del rapporto e degli adempimenti. I prestatori devono indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito, su cui l’Inps eroga il compenso. In mancanza di Iban, l’Inps eroga il compenso con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali, con oneri a carico del prestatore (2,60 euro).
 
Versamento dei fondi – Se il committente vuole alimentare il “conto” per remunerare le prestazioni occasionali con il mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi”, deve indicare la causale contributo “CLOC” (“Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”). In alternativa sono ammessi strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, con la modalità “pagoPA” di Agid, dal Portale dei Pagamenti Inps con le credenziali dell’utilizzatore (PIN Inps, CNS o SPID): tali somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni entro 7 giorni. Per il CPO, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore: ogni pagamento alimenta il suo portafoglio virtuale.
 
CPO in agricoltura: valore della prestazione – Mentre nella generalità dei casi, la misura minima oraria del compenso è pari 9 euro (più 33% per i contributi, 3,5% per assicurazione infortuni e 1% per gli oneri gestionali), in agricoltura la misura minima si ricava dai i minimi mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL operai agricoli e florovivaisti 22 ottobre 2014. A tali minimi salariali è aggiunto il cd. 3° elemento retributivo, previsto per gli OTD quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a TI: festività, ferie, 13a e 14a mensilità.
 

Area professionale Compenso minimo
Orario Giornaliero  (durata non superiore a 4 ore)
1a 9,65 euro 38,60 euro
2a 8,80 euro 35,20 euro
3a 6,56 euro 26,24 euro

 
La misura del compenso minimo giornaliero si applica a prestazioni di durata non superiore a 4 ore giornaliere: le parti possono liberamente prevedere compensi superiori a quelli minimi.
 
Comunicazione anticipata – Almeno 60 minuti prima che inizi la prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, sulla piattaforma o al contact center Inps, una dichiarazione che indichi:

a) i dati identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) la durata della prestazione, collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi;

d) il compenso pattuito, in misura non inferiore a quello minimo previsto dal CCNL per prestazioni di 4 ore di durata nella giornata (non più di 4 ore continuative).

Il prestatore riceve notifica con sms o e-mail. Le violazioni inerenti la comunicazione anticipata sono punite con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione giornaliera. L’utilizzatore deve dichiarare se il prestatore è: pensionato; studente con meno di 25 anni; disoccupato; percettore di prestazioni integrative, REI o altre.
Se l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione è a cavallo di 2 due mesi, il compenso sarà pagato il mese successivo alla fine dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30 settembre al 2 ottobre 2017, pagamento entro il 15 novembre 2017).
 
Conversione del CPO – Se l’utilizzatore, nei confronti del medesimo prestatore, supera il limite di 2.500 euro di compensi o quello di ore lavorate (ottenuto dividendo 2.500 euro per il valore orario della prestazione stabilito dal CCNL), il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno e indeterminato.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica