Lavoro e HR

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Il Lavoro Agile nel 2023 tra “priorità” e “diritti”

Cessata l’emergenza pandemica vera e propria, sono venute meno molte delle eccezioni previste fino al 31 dicembre 2022: il quadro normativo procede quindi verso la sua “normalizzazione”, con alcune recenti disposizioni entrate a pieno regime e una novità prevista dalla legge di Bilancio 2023

Come dispone l’articolo 18, co. 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita con accordo (diretto) tra le parti, ossia datore e dipendente (al netto di un sempre possibile intervento della contrattazione collettiva.

Al netto di quanto sopra, il co. 3-bis (come da ultimo modificato dall’art. 4, co. 1, lettera b, del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105), prevede – al ricorrere di alcune specifiche situazioni – una priorità a favore di lavoratrici e lavoratori. Nel dettaglio, la norma prevede che i datori pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere “priorità” alle richieste di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:

  • con figli fino a 12 anni di età;
  • con figli – senza alcun limite di età – in condizioni di disabilità ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, co. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, co. 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In tali casi, la lavoratrice o il lavoratore che chiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di quanto sopra è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Accanto alle ipotesi di “priorità”, la legge di Bilancio 2023 ha mantenuto, anche se solamente pro tempore, anche un vero e proprio “diritto”. Infatti, l’articolo 1, co. 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che – fino al 31 marzo 2023 – per i dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, co. 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (legge 18 febbraio 2022, n. 11) – ossia con riguardo ai cd. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche con l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Insomma, rispetto al passato, il quadro si è notevolmente semplificato.

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