Il lavoro intermittente negli interpelli del Ministero
Dato che non sempre il lavoro intermittente è disciplinato da parte del contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) e neppure vi sono i requisiti anagrafici (lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno; o con 55 anni compiuti), elementi questi che renderebbero sempre possibile la “chiamata”, nei casi residui occorre far ricorso alle attività individuate come “discontinue” nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ancora oggi valide.
ATTIVITÀ DISCONTINUE DEL R.D. 2657/1923 E LAVORO INTERMITTENTE | |||||
Attività del Regio Decreto | Attività attuale | SI/NO | |||
6. Pesatori e magazzinieri | Personale addetto alle attività di inventario |
SI (Nota 26/2013) | |||
12. Addetti ai centralini telefonici privati | Addetti ai call center inbound e outbound |
NO (Nota 10/2014) | |||
14. Commessi di negozio | Addetto alle vendite | SI (Nota 46/2011) | |||
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali | Bagnini che assistono i bagnanti negli stabilimenti balneari | SI (Nota 26/2013) | |||
38. Interpreti dipendenti da alberghi o agenzie di viaggio e turismo | Interprete o traduttore presso scuole o istituti di lingua | NO (Nota 31/2013) | |||
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose | Necrofori e portantini addetti ai servizi funebri | SI (Nota 9/2014) |
Infine, va ricordato che, salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro deve informare con cadenza annuale le RSA o le RSU sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.