Lavoro e HR

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Il lavoro intermittente negli interpelli del Ministero

Dato che non sempre il lavoro intermittente è disciplinato da parte del contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) e neppure vi sono i requisiti anagrafici (lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno; o con 55 anni compiuti), elementi questi che renderebbero sempre possibile la “chiamata”, nei casi residui occorre far ricorso alle attività individuate come “discontinue” nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ancora oggi valide.

ATTIVITÀ DISCONTINUE DEL R.D. 2657/1923 E LAVORO INTERMITTENTE
Attività del Regio Decreto Attività attuale SI/NO
6. Pesatori e magazzinieri Personale addetto alle attività
di inventario
SI (Nota 26/2013)
12. Addetti ai centralini telefonici privati Addetti ai call center
inbound e outbound
NO (Nota 10/2014)
14. Commessi di negozio Addetto alle vendite SI (Nota 46/2011)
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali Bagnini che assistono i bagnanti negli stabilimenti balneari SI (Nota 26/2013)
38. Interpreti dipendenti da alberghi o agenzie di viaggio e turismo Interprete o traduttore presso scuole o istituti di lingua NO (Nota 31/2013)
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose Necrofori e portantini addetti ai servizi funebri SI (Nota 9/2014)

Infine, va ricordato che, salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro deve informare con cadenza annuale le RSA o le RSU sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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