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Il nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani

Fino a 8.060 euro annui per l’assunzione di giovani da 16 a 29 anni: questo prevede il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, prot. 39/394, che ha istituito l’“Incentivo Occupazione Giovani”, che demanda all’Inps l’erogazione dei benefici ai datori operanti nel territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano. L’incentivo è erogato ai datori privati che, senza esservi tenuti, assumono, nel 2017, giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, nel limite di spesa di 200 milioni di euro.
 
Lavoratori destinatari – Sono interessati i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al giorno prima del 30° compleanno), in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) sono in regola con il diritto-dovere all’istruzione e formazione (se minorenni);
  2. b) non sono inseriti in un percorso di studio o formazione;
  3. c) risultano disoccupati ex art. 19 D.Lgs. n. 150/2015: secondo tale norma sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI.

 
Se, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, il giovane non è ancora stato preso in carico dalla struttura, il Ministero interessa la regione di adesione o, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione procede, entro 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni, il Ministero procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti con autodichiarazione del giovane. La regione ha l’obbligo di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
 
Tipologie contrattuali – Per l’assunzione dei giovani di età tra i 16 e i 29 anni, ai datori è riconosciuto l’incentivo se l’assunzione avviene con una di queste tipologie contrattuali:

  1. a) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. b) contratto di apprendistato professionalizzante (ossia del II tipo);
  3. c) contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
  4. d) con contratto a tempo parziale: in questo caso, però, il massimale del beneficio è proporzionalmente ridotto;
  5. e) assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

Al contrario, l’incentivo non spetta in caso di assunzioni con contratto di lavoro: domestico, accessorio e intermittente.
 
Importo – In caso di assunzione a tempo pieno (se l’assunzione è a part time, il massimale è proporzionalmente ridotto), l’importo varia da 4.030 fino a 8.060 euro annui per ogni giovane: in ogni caso, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. La misura, per le diverse ipotesi, è indicata nella tabella che segue.
 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI:  QUESTI GLI IMPORTI
Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione Pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto *
Contratto di apprendistato professionalizzante Pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto *
Contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, con durata iniziale di almeno 6 mesi Pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto *
* Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail

 
Va evidenziato che l’incentivo in esame è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
 
Fruizione nei limiti del regime “de minimis” – Gli incentivi previsti dal decreto in esame sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 5, D.D. 2 dicembre 2016, prot. 39/394).
 
Fruizione oltre i limiti del regime “de minimis” – L’articolo 6, co. 1, del decreto in esame dispone che gli incentivi da esso previsti possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste di cui di seguito, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Incremento occupazionale: in merito a tale requisito, il decreto specifica quanto segue:

  1. a) l’incentivo può essere fruito se l’assunzione del giovane aderente al Programma comporta un incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4 (posti resisi vacanti a seguito di dimissioni e casi simili);
  2. b) ai fini di cui al comma 2 (incremento occupazionale netto), e ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (art. 6, co. 3, D.D. 2 dicembre 2016, prot. 39/394);
  3. c) il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; o licenziamento per giusta causa; e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Inps, che provvede all’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dell’aiuto individuale concesso solo in caso di accertata disponibilità dell’intero importo richiesto nel limite “de minimis”.
Giovani di età tra i 25 e i 29 anni: per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo se, in aggiunta al requisito di cui al comma 2 (assunzione che comporti un incremento occupazionale netto), ricorre una delle condizioni appositamente individuate dal decreto. In particolare è necessario che il giovane:

  1. a) sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. b) non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. c) abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. d) sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013.

 
Non cumulabilità – Da ultimo va evidenziato che, come dispone l’articolo 7 del decreto in commento, il nuovo incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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