Lavoro e HR

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Impugnazione del contratto certificato

Secondo quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare 1 giugno 2018, n. 9), nel caso in cui, durante l’ispezione, si riscontri che il contratto di lavoro (o di appalto), è stato certificato, tale atto è valido fintantoché non venga accolto (con provvedimento cautelare o sentenza di merito) uno dei rimedi esperibili davanti al giudice ordinario o al TAR.
 
Per poter sottoporre la questione al giudice, occorre rispettare l’articolo 80, co. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che occorre prima rivolgersi alla commissione che ha adottato l’atto di certificazione, per un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 cod. proc. civ.
 
In pratica, l’ispettore che rilevi vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto o alla difformità tra programma negoziale certificato e la sua attuazione, deve inserire nel verbale l’avvertenza che l’efficacia del disconoscimento (incluse eventuali sanzioni) è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione presso la Commissione o, se questa non riesce, all’impugnazione in giudizio (la richiesta di tale tentativo interrompe la prescrizione e sospende, per la sua durata e per i 20 giorni successivi, ogni termine di decadenza).
 
Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile che l’Ispettorato promuova ricorso al giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. o al TAR, come di seguito.
 

QUESTO L’ORGANO GIUDIZIARIO CUI RIVOLGERSI
Tribunale amministrativo regionale Violazione delle norme che disciplinano il procedimento di certificazione oppure lo sviamento dell’esercizio del potere certificatorio (cd. eccesso di potere)
Giudice ordinario Errore sulla qualificazione giuridica del contratto o difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato

 
Se il giudice accoglie il ricorso, tale decisione ha effetto sin dalla conclusione del contratto se è stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; dal momento in cui tale difformità ha avuto inizio (come accertato in giudizio) in caso di difformità del programma negoziale.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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