Lavoro e HR

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Incentivata la conciliazione vita-lavoro

Nel panorama delle agevolazioni per le imprese, ed entro i limiti delle risorse economiche appositamente stanziate a tale scopo, si affaccia un nuovo incentivo, la cui erogazione è condizionata, come spesso accade, al rispetto di una numerosa serie di regole e adempimenti.
 
Ma procediamo con ordine: l’articolo 1, comma 8, della legge 14 dicembre 2014, n. 183 (si tratta della legge delega del Jobs Act), per sostenere le cure parentali con misure volte a tutelare la maternità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per tutti i lavoratori, ha delegato il Governo ad adottare specifiche disposizioni: è stato quindi emanato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha stanziato le risorse economiche per gli sgravi contributivi volti a incentivare la contrattazione di II livello, destinandole a promuovere la conciliazione tra la vita professionale e quella privata, con criteri definiti sulla base di apposite linee guida, e quindi il decreto ministeriale 12 settembre 2017. Quest’ultimo, in particolare, riconosce appositi sgravi per i datori privati che prevedono istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata mediante la sottoscrizione di contratti aziendali, definendo criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.
 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto collettivo aziendale può essere, indifferentemente, stipulato da parte delle:

a) associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) loro rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria.

 
Per godere dei nuovi benefici – che consistono in uno sgravio contributivo del 5% a favore del datore di lavoro – va tenuto presente che le disposizioni del decreto si applicano ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 agosto 2018. Le risorse stanziate sono pari a euro 55.200.000 per il 2017, e a euro 54.600.000 per il 2018: tali importi costituiscono quindi il limite di spesa ai fini dell’istituto in esame.
 
Condizioni – Premesso che il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda, la norma dispone anche che la fruizione dello sgravio contributivo in esame è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo tale disposizione, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Contenuti del contratto aziendale – Il beneficio previsto dal decreto è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che:

a) abbiano sottoscritto e depositato, nei modi previsti, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai CCNL di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti;

b) nei contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati come disposto, abbiano previsto la estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.

Tali “misure di conciliazione” previste nei contratti collettivi aziendali sono individuate, per l’ammissione al beneficio, in un minimo di 2 tra quelle indicate all’articolo 3, di cui almeno 1 individuata tra le aree di intervento A (genitorialità), o B (flessibilità organizzativa): a tale scopo si veda quanto riportato nella tabella che segue, che funge da guida quanto ai contenuti “obbligatori” del contratto collettivo aziendale.
 

MISURE DI CONCILIAZIONE DA PREVEDERE NEI CONTRATTI AZIENDALI
Area Misure Note
A) Genitorialità Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
Previsione di nidi d’infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Per godere del beneficio, occorre prevedere almeno 2 misure, di cui almeno 1 individuata tra le aree A o B: e quindi almeno:
A + A, oppure A + B, oppure B + B, oppure A + C, oppure B + C
B) Flessibilità organizzativa Lavoro agile;
Flessibilità oraria in entrata e uscita;
Part-time;
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l’acquisto di servizi di cura.

 
Ripartizione dell’incentivo – L’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per ogni anno è ripartito come segue:

a) per modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il 20% è attribuito in misura eguale sulla base del numero totale dei datori ammessi allo sgravio;

b) il restante 80% è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno civile precedente la domanda dai medesimi datori.

 
Limiti – L’articolo 4 prevede anche i criteri e le modalità di determinazione del beneficio, disponendo quanto segue:

a) il beneficio è riconosciuto una sola volta per ogni datore nel biennio 2017-2018;

b) esso non può eccedere l’importo del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore nell’anno civile precedente la domanda;

c) l’ammontare dello sgravio, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ogni anno, nonché del numero dei datori e della relativa forza aziendale media, è quantificato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive presentate e non è variabile, salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento dell’operazione di calcolo.

 
Deposito dei contratti – Per la fruizione dello sgravio contributivo si applica l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo cui i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti se tali contratti sono depositati in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro.
 

I datori che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo devono versare i contributi e pagare le sanzioni civili, salva l’eventuale responsabilità penale se il fatto costituisce reato.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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