Incentivata la conciliazione vita-lavoro
Nel panorama delle agevolazioni per le imprese, ed entro i limiti delle risorse economiche appositamente stanziate a tale scopo, si affaccia un nuovo incentivo, la cui erogazione è condizionata, come spesso accade, al rispetto di una numerosa serie di regole e adempimenti.
Ma procediamo con ordine: l’articolo 1, comma 8, della legge 14 dicembre 2014, n. 183 (si tratta della legge delega del Jobs Act), per sostenere le cure parentali con misure volte a tutelare la maternità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per tutti i lavoratori, ha delegato il Governo ad adottare specifiche disposizioni: è stato quindi emanato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha stanziato le risorse economiche per gli sgravi contributivi volti a incentivare la contrattazione di II livello, destinandole a promuovere la conciliazione tra la vita professionale e quella privata, con criteri definiti sulla base di apposite linee guida, e quindi il decreto ministeriale 12 settembre 2017. Quest’ultimo, in particolare, riconosce appositi sgravi per i datori privati che prevedono istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata mediante la sottoscrizione di contratti aziendali, definendo criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto collettivo aziendale può essere, indifferentemente, stipulato da parte delle:
a) associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) loro rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria. |
Per godere dei nuovi benefici – che consistono in uno sgravio contributivo del 5% a favore del datore di lavoro – va tenuto presente che le disposizioni del decreto si applicano ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 agosto 2018. Le risorse stanziate sono pari a euro 55.200.000 per il 2017, e a euro 54.600.000 per il 2018: tali importi costituiscono quindi il limite di spesa ai fini dell’istituto in esame.
Condizioni – Premesso che il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda, la norma dispone anche che la fruizione dello sgravio contributivo in esame è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo tale disposizione, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Contenuti del contratto aziendale – Il beneficio previsto dal decreto è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che:
a) abbiano sottoscritto e depositato, nei modi previsti, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai CCNL di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti;
b) nei contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati come disposto, abbiano previsto la estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.
Tali “misure di conciliazione” previste nei contratti collettivi aziendali sono individuate, per l’ammissione al beneficio, in un minimo di 2 tra quelle indicate all’articolo 3, di cui almeno 1 individuata tra le aree di intervento A (genitorialità), o B (flessibilità organizzativa): a tale scopo si veda quanto riportato nella tabella che segue, che funge da guida quanto ai contenuti “obbligatori” del contratto collettivo aziendale.
MISURE DI CONCILIAZIONE DA PREVEDERE NEI CONTRATTI AZIENDALI | |||||
Area | Misure | Note | |||
A) Genitorialità | Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità; Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità; Previsione di nidi d’infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting. |
Per godere del beneficio, occorre prevedere almeno 2 misure, di cui almeno 1 individuata tra le aree A o B: e quindi almeno: A + A, oppure A + B, oppure B + B, oppure A + C, oppure B + C |
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B) Flessibilità organizzativa | Lavoro agile; Flessibilità oraria in entrata e uscita; Part-time; Banca ore; Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti. |
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C) Welfare aziendale | Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving; Convenzioni con strutture per servizi di cura; Buoni per l’acquisto di servizi di cura. |
Ripartizione dell’incentivo – L’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per ogni anno è ripartito come segue:
a) per modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il 20% è attribuito in misura eguale sulla base del numero totale dei datori ammessi allo sgravio;
b) il restante 80% è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno civile precedente la domanda dai medesimi datori.
Limiti – L’articolo 4 prevede anche i criteri e le modalità di determinazione del beneficio, disponendo quanto segue:
a) il beneficio è riconosciuto una sola volta per ogni datore nel biennio 2017-2018;
b) esso non può eccedere l’importo del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore nell’anno civile precedente la domanda;
c) l’ammontare dello sgravio, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ogni anno, nonché del numero dei datori e della relativa forza aziendale media, è quantificato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive presentate e non è variabile, salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento dell’operazione di calcolo.
Deposito dei contratti – Per la fruizione dello sgravio contributivo si applica l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo cui i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti se tali contratti sono depositati in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro.
I datori che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo devono versare i contributi e pagare le sanzioni civili, salva l’eventuale responsabilità penale se il fatto costituisce reato. |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.