Incentivo disabili e altre agevolazioni
La circolare Inps n. 99/2016, al punto 6, stabilisce che, nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia quelli per l’applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali (retribuzione lorda e contribuzione, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali) per ciascun periodo di occupazione.
Ne deriva che l’agevolazione per i disabili è cumulabile, ove ne sussistano i presupposti – nel limite del 100% dei costi salariali – con l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012. Altrettanto a dirsi per l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità.
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999 non è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, che è pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Invece, l’incentivo per l’assunzione di disabili è cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”, sempre nel limite del 100% dei costi salariali.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.