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Incentivo occupazione giovani: le istruzioni Inps

L’Inps, dopo il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, prot. 39/394, con circolare 28 febbraio 2017, n. 40, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’incentivo (fino a 8.060 euro), nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano.
 
L’incentivo è erogato ai datori privati (imprenditori e non) che, senza esservi tenuti (per legge o contratto), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”; esso va fruito entro il 28 febbraio 2019.
 
Lavoratori destinatari – Sono interessati i giovani (cd. NEET) di età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al giorno prima del 30° compleanno), in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione (se minorenni);

b) non sono inseriti in un percorso di studio o formazione;

c) risultano disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

 
Tipologie contrattuali – Per l’assunzione dei giovani di età tra i 16 e i 29 anni (con i requisiti di cui sopra), ai datori è riconosciuto l’incentivo solo se l’assunzione avviene con contratto:

a) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) di apprendistato professionalizzante o di mestiere (cioè di II tipo);

c) a termine (anche a scopo di somministrazione) con durata iniziale almeno pari a 6 mesi;

d) part time: in questo caso, però, il massimale del beneficio è proporzionalmente ridotto;

e) di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

 

Nota Bene In caso di part time, nell’ipotesi di aumento della percentuale oraria in corso di rapporto (compresa la successiva trasformazione a tempo pieno), il bonus non può superare il tetto massimo autorizzato, più il 5%. In caso di diminuzione dell’orario, compresa la successiva trasformazione a part time, spetta al datore l’onere di riparametrare l’incentivo.

 
La fruizione dell’incentivo è invece esclusa, oltre che nel caso di apprendistato del I e III tipo, anche ove si tratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
 

Nota Bene Per lo stesso lavoratore l’incentivo è riconosciuto per 1 solo rapporto: una volta concesso, non sono possibili autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio. Fa eccezione la proroga dei rapporti a termine, per i quali è possibile rilasciare una 2a autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di 4.030 euro. Non ha diritto ad altri incentivi il datore che assume a termine un lavoratore, e poi lo trasforma a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del primo rapporto a termine.

 
Importo – Esclusi premi e contributi Inail, se l’assunzione è a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o in apprendistato professionalizzante, l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico datore, nel limite di 8.060 euro annui (in caso di part time si riduce in proporzione); nel caso di contratto a termine con durata iniziale di almeno 6 mesi, l’incentivo è pari al 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.030 euro). L’esonero è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto ex art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dall’assunzione: la soglia massima di esonero è riferita al periodo di paga mensile ed è pari, per i rapporti a tempo determinato a euro 335,83 (4.030/12); per quelli a tempo indeterminato: a euro 671,66 (8.060/12).
Per rapporti instaurati o risolti nel mese, occorre riproporzionare le soglie, assumendo a riferimento,  per ogni giorno di fruizione dell’esonero, la misura di euro 11,04 (4.030/365 gg) per quelli a termine e di euro 22,08 (euro 8.060/365 gg) per quelli a tempo indeterminato.
La circolare Inps n. 40/2017, evidenzia le tipologie di contribuzione non esonerabili (premi e contributi Inail; contributo, se dovuto, al Fondo per il TFR dei dipendenti privati, eccetera, e ricorda che, in caso di stabilizzazione dei rapporti a termine entro 6 mesi dalla scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale del 1,40%.
 

Nota Bene Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo per l’assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento della fruizione del beneficio. Tuttavia, anche in tali ipotesi, l’incentivo va fruito a pena di decadenza entro e non oltre il 28 febbraio 2019: non è possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine, e l’ultimo mese di fruizione è quello di competenza gennaio 2019.

 
Condizioni – L’incentivo è subordinato alla regolarità ex art. 1, co 1175-1176, L. 296/2006, inerente: gli obblighi contributivi; l’osservanza di norme a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto, fermi gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; i principi generali sugli incentivi ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015.
 
Regime “de minimis” – Gli incentivi spettano rispettando le previsioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti “de minimis”. Tuttavia, l’art. 6, co. 1, del decreto dispone che gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del “de minimis” alle seguenti condizioni.
Incremento occupazionale: l’incentivo può essere fruito se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto calcolato in ULA, o se i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni (e casi simili); l’incremento occupazionale netto va inteso quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Giovani tra 25 e 29 anni: per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo se l’assunzione causa un incremento occupazionale netto e se il giovane:

  1. a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. b) non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. d) è assunto in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, o in settori economici in cui è riscontrato il differenziale minimo (25%), e appartiene al genere sottorappresentato.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata va fatto ogni mese, l’incremento va valutato in relazione all’intera organizzazione del datore e non alla singola unità produttiva in cui si svolge il rapporto. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; il successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla scadenza, ma non si recupera il beneficio perso.
 

Nota Bene L’incentivo non è cumulabile con altri benefici per l’assunzione di natura economica o contributiva; l’erogazione avviene con conguaglio sulle denunce contributive.

 
Infine, per la compilazione dell’UniEmens e per i datori agricoli che operano con DMAG, si vedano le istruzioni di dettaglio contenute a conclusione della circolare Inps n. 40/2017.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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