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Incentivo per l’assunzione di disabili: le istruzioni Inps

L’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che, su domanda del datore, per ogni disabile, è concesso un incentivo rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, di importo e durata variabile, secondo quanto specificato nella tabella che segue.

Datore e lavoratore Misura dell’incentivo
Datore obbligato o meno che assume a tempo indeterminato un soggetto con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3 a categoria delle tabelle annesse al DPR 23.12.1978, n. 915. Per 36 mesi, incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile, per ogni lavoratore disabile.
Datore obbligato o meno che assume a tempo indeterminato un soggetto con riduzione della capacità lavorativa tra 67 e 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle di cui al DPR 23.12.1978, n. 915. Per 36 mesi, incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile, per ogni lavoratore disabile.
Datore obbligato che assume un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: incentivo del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali. Per 60 mesi: assunzione a tempo indeterminato, o a termine con durata minima 12 mesi, per tutto il contratto.

Gli incentivi sono erogati mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; la domanda è trasmessa, tramite apposita procedura on line, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una comunicazione telematica circa la disponibilità di risorse. A seguito della comunicazione, a favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo: al datore è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per stipulare il contratto di lavoro. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni lavorativi, il richiedente deve comunicare all’Inps, attraverso la procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto: in caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata a suo favore. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto, in caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Su questo importante argomento l’Inps – con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016 – ha finalmente diramato le istruzioni operative per consentire la fruizione dell’incentivo a partire dal 1° gennaio 2016, precisando subito che, per i datori di lavoro:
a) che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio per i periodi correnti decorre dal periodo di competenza giugno 2016, e che il recupero del beneficio, per i mesi da gennaio a maggio 2016, per assunzioni già effettuate può avvenire (nelle denunce contributive) entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare;
b) per i datori di lavoro agricoli la compensazione afferente i periodi di competenza del primo trimestre 2016 sarà effettuata attraverso la presentazione di DMAG di tipo V (variazione).
Datori e lavoratori ammessi – L’incentivo in questione è riconosciuto a tutti i datori privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, nonché agli enti pubblici economici. L’incentivo può essere legittimamente fruito per l’assunzione delle categorie di lavoratori illustrate nella tabella di cui sopra (ossia i disabili), ma non per le altre categorie protette di soggetti che, pur rientrando nel collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni previste.
Rapporti incentivati – L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi. L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti di lavoro:
a) subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
b) contratti di lavoro a domicilio;
c) assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato: i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto sono trasferiti in capo all’utilizzatore (l’agevolazione tuttavia non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore).
Condizioni di spettanza  – Come precisato nella circolare Inps, gli incentivi sono subordinati:
a) alla regolarità prevista dall’articolo 1, co. 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;
c) alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Con particolare riferimento all’incremento occupazionale netto, l’incentivo spetta se l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti: a tal fine, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità dell’anno successivo all’assunzione. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L’incentivo è sempre applicabile se l’incremento occupazionale netto non si realizza in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Da ultimo va evidenziato che la circolare precisa le indicazioni (alle quali si rimanda per il dettaglio) per fruire dell’incentivo quanto ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, nonché per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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