Lavoro e HR

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Indennità sostituiva della reintegrazione: quando e perchè chiederla

Un istituto molto importante, se non altro per il suo costo economico assai elevato, è quello dall’indennità sostitutiva della reintegrazione che può essere richiesta dal lavoratore il quale, dopo essere stato illegittimamente licenziato, in alcune specifiche ipotesi abbia sentito il giudice dichiarare il proprio diritto non solo al risarcimento del danno ma anche alla reintegrazione nel posto di lavoro. Va ricordato che, a seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto viene ricostituito con effetto ex tunc (ossia “dal giorno del licenziamento”), come se non fosse mai stato interrotto.
A questo punto, una volta conosciuta la somma stabilita dal giudice che va da un minimo di 5 (in caso di licenziamento discriminatorio) a un massimo di 12 mensilità, e che spetta in ogni caso, il lavoratore deve decidere se rientrare in azienda o se interrompere definitivamente ogni rapporto con quel datore di lavoro. Se egli opta per la seconda soluzione, la rinuncia al posto è compensata con un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il tempo decidere è adeguato ma non lunghissimo: si prevede infatti che la richiesta dell’indennità vada effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore a tale comunicazione.
Sempre con riguardo ai tempi, va ricordato che, una volta che il giudice abbia emesso l’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, come precisato appena sopra.
In pratica, se il lavoratore – nei 30 giorni successivi all’invito del datore di lavoro o alla comunicazione del deposito della sentenza – non riprende servizio né richiede il pagamento dell’indennità sostitutiva, perde definitivamente sia il posto che il denaroi.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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