Lavoro e HR

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Jobs Act: i contenuti della delega al Governo

Dopo la Camera anche il Senato ha dato il via libera definitivo al testo della legge delega che affida al Governo ampi poteri di intervento per rivedere cassa integrazione, ASpI e contratti di solidarietà, per semplificare al massimo le procedure e gli adempimenti burocratici e così via. Altre importantissime novità riguardano i contratti atipici, la disciplina dei licenziamenti, i controlli a distanza e la modifica delle mansioni. Ecco il punto, in attesa di conoscere nel dettaglio le singole norme di attuazione
 
Un unico articolo con ben 15 comma, alcuni dei quali assai articolati: parte da qui la riforma delle disposizioni in materia di assistenza e di una parte significativa del diritto del lavoro.
Iniziamo dalla disoccupazione involontaria: il fine è quello di assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare le norme su CIG e CIGS e favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal lavoro o beneficiari di ammortizzatori. Le linee di azione previste sono le seguenti:

  •     CIG e CIGS sono escluse se cessa definitivamente l’attività aziendale o un suo ramo;
  •     accesso a CIG o CIGS solo se non vi sono altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
  •     revisione dei limiti di durata di CIG e CIGS e incentivazione della rotazione;
  •     revisione della disciplina dei contratti di solidarietà;
  •     ASpI: durata legata alla storia contributiva del lavoratore, estensione al co.co.co. fino al suo superamento (esclusi amministratori e sindaci);
  •     introduzione di massimali per la contribuzione figurativa;
  •     attivazione del beneficiario di CIG/S e ASpI nella ricerca attiva di nuova occupazione, anche per attività a beneficio delle comunità locali, nonché applicazione di sanzioni a chi non è disponibile a una nuova occupazione, alla formazione o ad attività per le comunità locali.

Per quanto riguarda i servizi per il lavoro e le politiche attive, si prevede invece quanto segue:

  •     razionalizzazione degli incentivi all’assunzione e per l’autoimpiego e l’imprenditorialità, anche per l’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti;
  •     istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, con competenze in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
  •     percorsi personalizzati di istruzione e formazione professionale per chi cerca lavoro;
  •     revisione delle procedure e degli adempimenti per l’inserimento mirato dei disabili e degli altri soggetti con diritto al collocamento obbligatorio.

I comma 5 e 6 sono volti alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gestione dei rapporti di lavoro, e prevedono quanto segue:

  •     riduzione degli atti amministrativi per la costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
  •     unificazione comunicazioni alle PA per i medesimi eventi e obbligo delle amministrazioni di trasmetterle alle altre PA competenti, più divieto di richiedere dati di cui la PA già dispone;
  •     rafforzamento comunicazioni telematiche e abolizione dei documenti cartacei;
  •     revisione delle sanzioni, tenendo conto della natura formale della violazione;
  •     priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso;
  •  previsione di modalità semplificate per garantire la data certa e l’autenticità delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, allo scopo di assicurare la certezza della cessazione nel caso di comportamento concludente del lavoratore.

E’, da ultimo, al comma 7 troviamo le disposizioni che hanno grande impatto diretto in azienda e hanno suscitato il maggior interesse da parte dei media. Si prevede infatti che, per rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, riordinare i contratti di lavoro per renderli più coerenti con le esigenze del contesto produttivo, e rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo dovrà procedere con quanto segue:

  •      analisi di tutte le forme contrattuali, semplificando, modificando o abolendo quelle incompatibili con il testo organico semplificato;
  •     promozione del rapporto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, reso più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto per oneri diretti e indiretti;
  •      previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la reintegrazione, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando la reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;
  •     previsione di termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
  •     revisione della disciplina delle mansioni, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con quello del lavoratore alla tutela del posto, professionalità, condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
  •     previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le OO.SS. più rappresentative, possa individuare altri casi modifica delle mansioni;
  •     revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e gli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
  •      introduzione del compenso orario minimo, per le prestazioni di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di co.co.co., nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. più rappresentative, previa consultazione delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
  •     possibilità di estendereil lavoro accessorio per le attività discontinue e occasionali, salva la tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva;
  •     istituzione dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, integrando i servizi di Ministero, Inps e Inail.

Da ultimo, con riferimento alla maternità, ai congedi, e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la delega dovrà essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

  •     estensione dell’indennità di maternità a tutte le donne lavoratrici, con la garanzia per le madri parasubordinate della prestazione anche se il committente non versa i contributi;
  •     revisione delle norme su maternità e paternità per garantire maggiore flessibilità dei congedi, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
  •     introduzione del tax credit per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito, e armonizzazione delle detrazioni per coniuge a carico;
  •     incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dei premi di produttività, per fa conciliare le responsabilità genitoriali e l’assistenza alle persone non autosufficienti con l’attività lavorativa, anche con il ricorso al telelavoro;
  •     possibilità della cessione di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al CCNL in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
  •     introduzione di congedi dedicati alle donne vittime di violenza di genere.

Va ricordato che tanto la legge quanto i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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