Lavoro e HR

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La nuova offerta di conciliazione

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, introduce, all’articolo 6, l’offerta di conciliazione, che gode di un particolare regime di favore dal punto di vista del “costo” per l’azienda e del “netto” per il lavoratore.
Infatti, per i lavoratori soggetti alle nuove regole, e solo per loro, è stato previsto che – al fine di evitare il giudizio – entro 60 giorni da quello in cui ha proceduto al licenziamento, il datore può offrire al lavoratore un importo netto (che non è assoggettato a Irpef né contributi) pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (l’importo è dimezzato, e comunque non può essere superiore a 6 mensilità, se si tratta di datore di lavoro di piccole dimensioni).
Se il lavoratore accetta l’assegno si ha l’estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione anche se il dipendente l’aveva già proposta. Nel testo del provvedimento, come da ultimo modificato, si precisa che le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale abituale.
Non solo, allo scopo di monitorare la situazione, è stato anche previsto che la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto (il cui modello dovrà essere modificato) sia integrata da un’ulteriore comunicazione – da effettuarsi da parte del datore entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto – nella quale va indicata l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione. L’omissione di tale nuova comunicazione è colpita con la medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cessazione (da 100 a 500 euro).
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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