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La piattaforma per la certificazione dei crediti: cos’è, come funziona e perché utilizzarla

Le fatture elettroniche inviate alla PA, una volta acquisite dal SDI, oltre che trasmesse alla PA destinataria vengono altresì comunicate alla piattaforma per la certificazione dei crediti. In questo articolo andremo a scoprire che cosa è la piattaforma per la certificazione dei crediti, come funziona e perché è importante utilizzarla.
II PARTE
 
? Richiesta di certificazione del credito
Al fine di consentire ai fornitori di smobilizzare i crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo al debitore PA, accedendo alla PCC, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l’articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2: “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore”.
Le PA a cui è possibile richiedere la certificazione del credito tramite la PCC sono quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Va aggiunto però che ad oggi la certificazione non può essere richiesta ad enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e ad enti del SSN delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (Campania e Calabria).
 
Il processo di certificazione del credito può essere riassunto nei seguenti 3 principali passaggi:
1- il creditore (o suo delegato, per esempio il Commercialista) che vanta nei confronti della PA un credito certificabile, presenta tramite la PCC l’istanza per la certificazione;
2- la PA, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza;
3- se la PA entro 30 giorni non provvede al rilascio della certificazione (o insussistenza o inesigibilità anche parziale del credito), il creditore può presentare sempre tramite PCC all’Ufficio Centrale di Bilancio (per le amministrazioni statali centrali e gli entri pubblici nazionali) o dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali, e gli enti del SSN) istanza di nomina di un Commissario ad acta, che dovrà essere nominato entro 10 giorni. Il Commissario ad acta, dopo aver svolto le opportune verifiche, entro 50 giorni dalla nominaprovvede a certificare il credito (o dichiararne l’inesigibilità, o l’insussistenza anche parziale).
 
Va subito rilevato che l’istanza di certificazione può essere presentata dal creditore che nei confronti della PA vanta somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, mentre la PA, nel rilasciare la certificazione dovrà verificare che il credito, oltre ad essere non prescritto, sia certo, liquido ed esigibile:

  • certo: un credito è certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili, e quindi in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, la PA non potrà certificare il credito;
  • liquido: un credito è liquido quando è soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito;
  • esigibile: un credito è esigibile quando non vi sono fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, per esempio l’eccezione di inadempimento oppure l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Il rilascio della certificazione del credito equivale a ricognizione di debito, e così come contemplato all’art.1988 del Codice Civile “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
 
Ottenuta la certificazione del credito dalla PA debitrice, il creditore può semplicemente attendere il pagamento che la PA è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure valutare di smobilizzare il relativo credito in almeno 3 diversi modi:
1- procedere ad una cessione del credito ad istituti bancari o finanziari abilitati in modalità pro soluto oppure pro solvendo (oppure limitarsi ad una semplice anticipazione di liquidità), rilevando che vi sono diversi Istituti specializzati nell’acquistare crediti certificati dalla PA;
2- compensare il credito con debiti tributari iscritti a ruolo (Cartelle esattoriali notificate entro il 30 settembre 2013);
3- compensare il credito con somme dovute in base a istituti definitori e deflativi (accertamento con adesione, adesione verbali constatazione, etc).
 
Secondo dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 21 ottobre 2015 il numero di imprese registrate in PCC risultano essere 23.384, il numero di istanze di certificazione presentate 111.305, le certificazioni rilasciate 65.836 corrispondenti a circa 5,1 miliardi di euro di credito certificato.
In definitiva quindi, la PCC può essere un utile strumento che gli studi professionali dovrebbero impiegare non solo per richiedere la certificazione del credito in situazioni in cui il debitore PA non ha le necessarie risorse finanziarie per adempiere agli impegni di spesa, ma anche per monitorare lo stato delle fatture elettroniche trasmesse alle PA. Al fine di consentire una maggiore semplicità nel consultare la PCC, lo scorso 6 ottobre la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il documento “Piattaforma per la certificazione dei crediti. Specifica interfaccia WS Fatture-Imprese”, che a breve permetterà ai sistemi informativi delle imprese (o dei loro delegati) di dialogare con la PCC direttamente tramite web service.
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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