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La piattaforma per la certificazione dei crediti: cos’è, come funziona e perché utilizzarla

Le fatture elettroniche inviate alla PA, una volta acquisite dal SDI, oltre che trasmesse alla PA destinataria vengono altresì comunicate alla piattaforma per la certificazione dei crediti. In questo articolo andremo a scoprire che cosa è la piattaforma per la certificazione dei crediti, come funziona e perché è importante utilizzarla.
 
Istituita con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (d’ora in poi PCC) è una piattaforma telematica sviluppata e gestita da Sogei Spa, accessibile via web all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it, e messa in opera per consentire il rispetto dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (d’ora in poi PA) previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (va rilevato infatti che vi è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia).
I principali motivi per cui è stata istituita la PCC sono:

  • monitorare i debiti delle PA e consentire ai fornitori di consultare lo stato delle singole fatture elettroniche trasmesse alle PA così come contemplato all’art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 e all’art.27 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66;
  • consentire ai fornitori delle PA di richiedere la certificazione dei crediti sorti per somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, così come previsto dall’articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
  • tracciare le operazioni di smobilizzo eseguite sui crediti (e.g. cessione dei crediti, compensazioni con cartelle esattoriali, etc);
  • consentire alle PA di impiegare la PCC per tenere il Registro Unico delle Fatture, così come previsto dall’art.42 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66;
  • consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di monitorare costantemente l’ammontare dei debiti commerciali delle PA, i tempi medi di pagamento, oltre che la loro formazione ed estinzione.

 
Va subito rilevato che la PCC è alimentata dal Sistema di Interscambio, e quindi dal 31 marzo 2015 per gli enti locali e dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali, i dati di tutte le fatture transitate dal SDI sono anche in PCC, evidenziando altresì che la PCC è ad oggi in grado di dialogare con diverse piattaforme tra cui l’IPA (Indice delle PA), SICOGE, CBI, Equitalia, INPS, INAIL, etc.
Con riguardo alla PA, va ricordato che vi sono alcune attività da svolgere, come per esempio la necessità di individuare il Responsabili della PA deputato alla registrazione della stessa in PCC, evidenziando che le PA possono accreditarsi alla PCC solo se correttamente registrate in IPA (www.indicepa.gov.it ).
Con riguardo al fornitore, l’accesso alla PCC è ammesso per le società, le imprese individuali, i liberi professionisti ed altri enti (e.g. ONLUS, etc), rilevando che mentre per le società e le imprese individuali il prerequisito per l’accreditamento è la registrazione al registro imprese, per i professionisti e gli altri enti è necessario un “riconoscimento di persona” presso la PA debitrice.
La registrazione in PCC, così come lo svolgimento di qualsiasi altra operazione compresa la richiesta di certificazione del credito, può essere eseguita ad opera del creditore (cioè del fornitore di beni o servizi), oppure ad opera di un terzo “delegato”, come per esempio il commercialista. E’ prevista infatti la possibilità per un utente di poter operare per più soggetti creditori, ed a tal riguardo è utile rammentare che gli studi professionali che offrono servizi legati all’obbligo di fatturazione alla PA, svolgono anche la suddetta attività di gestione della PCC, e quindi il servizio da loro offerto lo possiamo schematizzare in almeno 5 step:
1) produzione della fattura elettronica in formato XML;
2) apposizione al file XML della firma digitale del commercialista, dato che in termini di responsabilità non vi sono implicazioni considerato che l’art.21 primo comma del DPR 633/72 riporta testualmente “ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”;
3) trasmissione della fattura elettronica al SDI, tramite per esempio la PEC dello studio;
4) conservazione digitale delle fatture elettroniche trasmesse, oltre che conservazione digitale di altri documenti o scritture dei clienti dello studio, come per esempio il libro giornale, i registri IVA, i mastri contabili, il registro dei beni ammortizzabili, etc;
5) gestione della PCC, compresa l’eventuale richiesta di certificazione del credito.
 
Passando ora ad analizzare in dettaglio le attività svolte dalla PCC, ci soffermeremo in particolare sulle due attività utili per le imprese che vantano crediti nei confronti della PA:
– Consultazione dello stato delle fatture elettroniche trasmesse alla PA
– Richiesta di certificazione del credito
 
Consultazione dello stato delle fatture elettroniche trasmesse alla PA
Accedendo alla PCC, è possibile verificare lo stato delle fatture elettroniche trasmesse alla PA, rilevando che i diversi stati possono essere i seguenti:

  • Inviata: la fattura è stata trasmessa dal fornitore, ed è lo SDI a comunicare alla PCC la suddetta informazione;
  • Ricevuta: la fattura è pervenuta alla PA, ed è lo SDI a comunicare alla PCC la suddetta informazione;
  • Respinta: la fattura è stata rifiutata dalla PA, ed è lo SDI a comunicare alla PCC la suddetta informazione. E’ rilevante osservare che quando la PA “rifiuta” entro i 15 giorni dalla ricezione una fattura elettronica tramite la emissione di una “Notifica di esito cessionario/committente di rifiuto”, questa informazione viene rilevata in PCC, ed è questo il motivo per cui molte PA (soprattutto le PA locali che non impiegano il sistema SICOGE) richiedono la riemissione della medesima fattura elettronica previa rettifica dell’errore (e.g. la descrizione in fattura non è corretta, etc);
  • Contabilizzata: la fattura è stata rilevata nel sistema contabile della PA, con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
  • In scadenza: sono trascorsi i termini di scadenza desumibili dalla fattura, dato che i termini di pagamento indicati in fattura sono acquisiti dalla PCC come “date di scadenza presunte“ ed hanno valore puramente indicativo (questo è il motivo per cui talune PA rifiutano le fatture elettroniche quando il campo <DataScadenzaPagamento> è sbagliato);
  • Scaduta: la PA ha comunicato che la fattura è scaduta, confermando o modificando i termini desumibili della fattura;
  • Certificata: la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;
  • Pagata: la PA ha emesso il mandato di pagamento, dato che le PA comunicano alla PCC, contestualmente all’emissione del mandato di pagamento, l’avvenuto pagamento della fattura.

 
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
 
 
 
 
 

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