Lavoro e HR

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Lavoro accessorio: la nuova disciplina dopo il decreto correttivo

La disciplina del lavoro accessorio, ossia di quelle prestazioni che, ove contenute entro i limiti economici previsti per le diverse ipotesi, non configurano un contratto di lavoro subordinato o autonomo – contenuta negli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 15 giugno 2015 – è stata parzialmente modificata per opera dell’art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 (pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2016, n. 235), che è entrato in vigore sabato 8 ottobre 2016. L’intervento correttivo si è reso necessario a seguito di numerosi abusi, legati in particolare alle modalità di comunicazione che consentivano di “coprire” il lavoro nero in generale (e, peggio ancora, gli infortuni sul lavoro) con l’utilizzo irregolare del sistema dei voucher.
 
In questo tipo di rapporto, infatti, la prestazione lavorativa viene compensata dal committente mediante la consegna di voucher (reali, come quelli acquistati dal tabaccaio, o virtuali), ossia di “buoni lavoro” e non tramite cedolino, consegna di denaro contante o bonifico.
 
La prima cosa da tenere a mente è che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono tutte quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Tale importo è dunque quello – netto – che il singolo lavoratore può incassare, al massimo, nel corso di un anno civile, ossia nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.
Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (2.020 euro per il 2016, come precisato dall’Inps).
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutati ogni anno, da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
In pratica, la situazione, quanto ai vari limiti economici, è quella di cui alla tabella che segue.
 

VOUCHER: QUESTI I LIMITI ECONOMICI NETTI NELL’ANNO CIVILE
Importo * Fattispecie
2.000 euro Limite massimo di importo erogabile da parte del committente imprenditore o professionista a favore di ogni singolo prestatore di lavoro.
3.000 euro Limite massimo di importo percepibile da parte del prestatore percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, senza ripercussioni (ossia trattenute) su tali prestazioni
7.000 euro Limite massimo di importo erogabile da parte del committente non professionista o imprenditore a favore di un singolo prestatore di lavoro
Limite massimo di importo percepibile da parte del prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile
* I compensi percepiti dal lavoratore con tali modalità sono computati per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

 
Detto che (fermi i limiti economici) non è stabilito alcun “tetto” al numero di lavoratori che possono essere occupati da parte del singolo committente, va anche evidenziato che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere o servizi, salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali: tale decreto doveva essere emanato entro la fine del 2015 ma, a oggi, non se ne ha notizia.
 
Ricordando che è possibile, con decreto ministeriale, variare l’importo “nominale” (il valore facciale) del buono e la percentuale dei contributi previdenziali (in funzione degli incrementi delle aliquote contributive della gestione separata), oggi il voucher “costa” al committente 10 euro (ossia il controvalore del buono), mentre il lavoratore incassa 7,50 euro netti per singola ora di attività; rispetto al valore “facciale”, infatti, operano le seguenti trattenute: 13% per contributi; 7% per assicurazione infortuni; 5% per spese di gestione del servizio. Fermo che a 1 ora di lavoro prestato deve corrispondere almeno 1 voucher, nulla osta a che la prestazione sia retribuita in misura più favorevole: per esempio con 3 voucher a fronte di 2 ore di lavoro (ma non il contrario).
 
Ma la novità certamente più rilevante riguarda gli obblighi di comunicazione; per meglio comprendere le novità, mettiamo a confronto la disposizione precedente con quella “nuova”.
 

COSÌ LA COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Testo prima delle modifiche Testo dopo le modifiche *
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e  l’ora di inizio e di fine della prestazione.
* I committenti imprenditori agricoli devono comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con D.M. lavoro possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui sopra nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

 
Quindi, se si tratta di committenti:
a) privati cittadini: nessun obbligo di comunicazione anticipata;
b) imprenditori (non agricoli) o professionisti: comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio di ogni singola prestazione;
c) imprenditori agricoli: comunicazione almeno 60 minuti prima con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Sarebbe assai opportuno che il Ministero fornisse i propri chiarimenti operativi in tempi brevi, con particolare riguardo ai riferimenti “ufficiali” delle varie sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cui inviare sms o e-mail.
La nuova norma dispone altresì che, in caso di violazione degli obblighi riguardanti la comunicazione anticipata (almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, indicando quanto previsto), si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione: si tratta della medesima sanzione prevista per la violazione dell’obbligo di comunicazione nel lavoro “a chiamata”. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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