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Lavoro autonomo e Smart working: novità in arrivo

Dopo il via libera del Senato, passa alla Camera, per l’approvazione finale (non sono previste modifiche al testo), il disegno di legge che contiene nuove disposizioni per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per favorire l’articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Ecco quindi un primo esame delle nuove disposizioni in materia.
 
LAVORO AUTONOMO
 
Va anzitutto precisato che le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli da 2222 a 2238 del codice civile; in particolare l’art. 2222 stabilisce che si è in presenza di lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Va inoltre evidenziato che sono esclusi dall’ambito di applicazione delle nuove norme gli imprenditori; secondo l’art. 2082 cod. civ. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi, inclusi i piccoli imprenditori.
 

Nota Bene In base all’art. 2083 cod. civ. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

 
Alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi o tra questi ultimi e le imprese, salva l’esistenza di norme più favorevoli, si applicano le disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali previste dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 
Clausole e condotte abusive – Si considerano abusive e, quindi, sono prive di effetto, oltre alle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto riguardante una prestazione continuativa, quelle che gli attribuiscono la facoltà di recedere senza congruo preavviso, anche le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Nelle ipotesi di cui appena sopra, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
 
 

Nota Bene Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta: in tal caso il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

 
Invenzioni del lavoratore – I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.
 
Sportello del lavoro autonomo – Vengono estesi anche ai lavoratori autonomi i servizi per il “collocamento”: le nuove disposizioni infatti prevedono che i centri per l’impiego e gli altri organi accreditati si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale (oltre a raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo) fornisce informazioni con riguardo a quanto segue:

a) procedure per l’avvio e la trasformazione di attività autonome;

b) modalità di accesso a commesse e appalti pubblici;

c) possibilità di credito e agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

 
Appalti – Le pubbliche amministrazioni promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo l’accesso alle informazioni sulle gare pubbliche (anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, aperti presso i centri per l’impiego e gli organismi accreditati), e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
 
Maternità, infortunio e malattia – Premesso che l’indennità di maternità viene erogata per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi (a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro), la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa (senza diritto al corrispettivo), per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.
Inoltre, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per più di 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Infine, per gli iscritti alla gestione separata, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
 
Codice di procedura civile – Infine, viene modificato l’articolo 409 del codice di procedura civile che ora, al numero 3, oltre a far riferimento ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”, dispone che “ la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
 
SMART WORKING
 
Nozione – Le nuove norme intendono promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, per incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Fermo che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato) va stipulato per iscritto a pena di nullità, esso consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale;

b) possibilità di usare strumenti tecnologici per lo svolgimento del lavoro;

c) assenza di una postazione fissa nei periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

 
Incentivi e trattamento – Al netto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi, i quali possono introdurre ulteriori previsioni per agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile, eventuali incentivi fiscali e contributivi per gli incrementi di produttività ed efficienza sono applicabili anche se l’attività è prestata in modalità di lavoro agile. Infine, il  lavoratore che svolge la prestazione in modalità “smart” ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai dipendenti che svolgono le stesse mansioni solo all’interno dell’azienda.
 
Controlli, sanzioni e recesso – L’accordo per il lavoro agile disciplina il potere di controllo del datore sulla prestazione resa fuori dei locali aziendali nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, individuando le condotte, nell’esecuzione della prestazione “esterna”, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Infine, in materia di recesso, si prevede che:

a) se l’accordo è a termine: ogni contraente può recedere in anticipo per giustificato motivo;

b) se l’accordo è a tempo indeterminato: il recesso può avvenire con un preavviso minimo di 30 giorni; o senza preavviso se vi è un giustificato motivo.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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