Lavoro e HR

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Le integrazioni salariali ordinarie dopo il Jobs Act

Il 24 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che riordina la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
 
Disposizioni generali
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i dipendenti, compresi quelli in apprendistato professionalizzante, esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, che abbiano presso l’unità produttiva un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data della domanda: tale condizione non è necessaria per le domande di integrazione per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (l’anzianità di lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo per il quale egli è stato impiegato nell’attività appaltata).
Il trattamento di integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, e si calcola tenendo conto dell’orario di ogni settimana indipendentemente dal periodo di paga; esso è soggetto alla riduzione del 5,84% e non può superare per il 2015 gli importi massimi mensili seguenti, per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 se la retribuzione mensile di riferimento è superiore a euro 2.102,24.
Tali importi sono aumentati del 20% per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Inoltre: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera e l’eventuale integrazione prevista dal CCNL; l’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione; ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.
Per ogni unità produttiva, il trattamento di CIG e CIGS non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile; però la durata dei trattamenti per contratto di solidarietà è computata al 50% per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. La durata è pari a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, e per le imprese artigiane che scavano e lavorano materiali lapidei (escluse quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione). Il pagamento delle integrazioni è effettuato dall’impresa; l’importo è rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa. La sede Inps può autorizzare il pagamento diretto della CIG, con il connesso ANF, se spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.
 
Integrazioni salariali ordinarie
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano alle: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative ex DPR 30.4.1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli propri per i soli dipendenti a tempo indeterminato; e) imprese di noleggio e distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette a impianti elettrici e telefonici; i) imprese di armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo che il capitale sia di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (escluse quelle che svolgono la lavorazione in laboratori con strutture distinte dalla escavazione). Ai dipendenti delle imprese indicate sopra, che siano sospesi o effettuino prestazioni a orario ridotto è corrisposta la CIG nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
La CIG è corrisposta fino a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Se l’impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIG, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. La CIG relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Nei limiti di durata di cui sopra, non possono essere autorizzate ore di CIG eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario, nella domanda di CIG l’impresa comunica il numero dei lavoratori occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Per consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti all’unità produttiva può essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda (Inps, msg. 24.9.2015, n. 5919). A carico delle imprese che possono fruire della CIG è posto un contributo “ordinario” (cfr. tabella che segue).
 
A
 
A carico delle imprese che chiedono la CIG è stabilito il contributo addizionale (che non è dovuto per gli interventi per gli eventi oggettivamente non evitabili).
B
 
Dopo aver esperito la procedura sindacale, l’impresa (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività) presenta in via telematica all’Inps domanda di concessione, nella quale indica la causa della sospensione o riduzione e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Se la domanda è presentata oltre i 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, il trattamento di CIG non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Inoltre, se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto alla CIG, l’impresa deve corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all’integrazione non percepita.
Da ultimo, dal 1° gennaio 2016 la CIG è concessa dalla sede Inps territorialmente competente.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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