Lavoro e HR

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Le novità della conversione del Decreto Rilancio

La conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, avvenuta ad opera della legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25 alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180, mette i datori di lavoro e i loro consulenti di fronte ad alcune ulteriori e significative novità, con particolare riguardo a contratti a termine, somministrazione e apprendistato, senza dimenticare quanto riguarda il lavoro agile e il contratto di rete.

Contratto di rete con causale di solidarietà

La legge di conversione, all’articolo 43-bis, modifica l’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009), aggiungendo 3 nuovi commi. In particolare, si prevede quanto segue:

a) per il 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati dalle autorità competenti: in tali finalità rientrano l’impiego di lavoratori di imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto, l’inserimento di persone che hanno perso il posto per chiusura di attività o crisi d’impresa, l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. A tali fini le imprese ricorrono al distacco e alla codatorialità, ex art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete (co. 4-sexies);

b) con decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al co. 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità ex art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (co. 4-septies);

c) ferme tali disposizioni, per gli adempimenti in materia di pubblicità ex co. 4-quater, in deroga al co. 4-ter, il contratto di rete di cui al co. 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori (co. 4-octies).

Congedo per dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

L’art. 72 del Decreto Rilancio, come modificato dalla legge di conversione, modifica l’art. 23, co. 1, del D.L. n. 18/2020. Il nuovo testo dispone che, per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto (prima: fino al 31 luglio), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei co. 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al co. 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del co. 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Trasferimento d’azienda

Il co. 1-bis dell’art. 80 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione n. 77/2020, dispone che fino al 17 agosto 2020 la procedura ex art. 47, co. 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, se non è stato raggiunto un accordo, non può avere durata inferiore a 45 giorni. La norma richiamata, al co. 1, disciplina la procedura per il trasferimento d’azienda (o di un suo ramo) in cui siano occupati più di 15 lavoratori. In tal caso, ex co. 2, su richiesta scritta dei sindacati, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del datore, cedente e cessionario devono avviare, entro 7 giorni da tale richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita se, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non è stato raggiunto un accordo.

Trasferimento d’azienda Comunicazione scritta a sindacato Richiesta sindacato di esame congiunto Avvio esame congiunto by cedente/cessionario Durata procedura senza accordo
Regole “ordinarie” 25 giorni 7 giorni 7 giorni 10 giorni
Regole “Covid” 25 giorni 7 giorni 7 giorni 45 giorni

Contratto a tempo determinato

Il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, inserito dalla legge n. 77/2020, stabilisce che il termine dei contratti a tempo determinato è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, introdotta dal nuovo co. 1-bis, opera automaticamente senza che sia necessario indicare la “causale”. Ricordiamo che l’art. 93, co. 1, dispone che – in deroga all’art. 21 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Somministrazione a tempo determinato

Come per il contratto a termine vero e proprio, anche con riguardo ai contratti a tempo determinato in regime di somministrazione il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge n. 77/2020, stabilisce che la loro durata è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, così introdotta, opera in automatico senza che sia necessario indicare la “causale”.

Apprendistato

L’art. 93, al co. 1-bis, dispone che il termine dei contratti di apprendistato ex artt. 43 (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e 45 (di alta formazione e ricerca) ex D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Nella tabella il riepilogo delle diverse disposizioni in materia.

APPRENDISTATO PREVISIONE FONTE
I livello Proroga per una durata pari al periodo di sospensione
dell’attività lavorativa
Art. 43 D.Lgs. 81/2015 Art. 93, co. 1-bis, D.L. 34/2020
II livello (professionalizzante), anche beneficiari di mobilità o disoccupazione Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato professionalizzante è prorogato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite Art. 2, co. 4, D.Lgs. 148/2015
III livello Proroga per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa Art. 45 D.Lgs. 81/2015 Art. 93, co. 1-bis, D.L. 34/2020

Lavoro agile

Infine, è modificato l’art. 90, co. 1: fino alla cessazione dell’emergenza da COVID-19, il diritto a svolgere le prestazioni in modalità agile spetta, in base alle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 83 del D.L., purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

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