Lavoro e HR

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Legge di stabilità 2017: le novità per il lavoro

Come ogni anno molte sono le novità introdotte dalla legge di stabilità (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla GU 21 dicembre 2016, n. 297), sparse in centinaia di commi: di seguito un sintetico riepilogo delle disposizioni che interessano direttamente i datori di lavoro (tra parentesi, il riferimento al comma).
Ticket di licenziamento – E’ stato modificato l’art. 2, co. 34 della legge n. 92/2012: e quindi il contributo del 41% del massimale ASpI ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, a carico datore per la cessazione dei rapporti a tempo indeterminato, non va versato in questi casi:

a) licenziamenti legati a cambi di appalto, cui siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

b) recesso nel settore edile, per completamento attività e chiusura cantiere (art. 1, co. 164).

 
Riduzione aliquota per i lavoratori autonomi – Dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva scende al 25% (art. 1, co. 165).
 
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) – Dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è istituita l’APE, ossia un prestito a quote mensili per 12 mensilità fino alla pensione di vecchiaia. La restituzione avviene dalla maturazione della pensione di vecchiaia, con rate in 20 anni ed è coperto da polizza per rischio premorienza (art. 1, co. 166). L’APE può essere richiesto da chi, alla richiesta, ha minimo 63 anni e matura la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, con un requisito contributivo minimo di 20 anni (art. 1, co. 167). Il soggetto presenta all’Inps domanda di certificazione del diritto; l’Inps certifica i requisiti e comunica l’importo ottenibile (art. 1, co. 168). A questo punto il lavoratore presenta domanda di APE e pensione di vecchiaia, indicando il finanziatore e l’assicurazione per il rischio di premorienza. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro con il Ministro dell’economia (art. 1, co. 169). L’Inps trattiene dalla prima pensione la rata per il rimborso del finanziamento e lo versa al finanziatore (art. 1, co. 171). Le somme erogate mensilmente per APE non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef.
 
Ape “sociale” – Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e Gestione separata, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura giustificato motivo oggettivo, hanno concluso la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi e hanno un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o parente di 1° grado convivente con grave handicap, e hanno un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono dipendenti nelle professioni indicate nell’allegato C della legge, svolgono da almeno 6 anni attività per cui si chiede un impegno da renderne particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo e hanno un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;

al compimento dei 63 anni, è riconosciuta un’indennità fino all’età per la pensione di vecchiaia (art. 1, co. 179). L’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività e non spetta a chi è già titolare di un trattamento pensionistico diretto (art. 1, co. 180); essa è erogata su 12 mensilità fino a 1.500 euro mensili (art. 1, co. 181). Il beneficiario decade dall’indennità se raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 1, co. 183).

 
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) – Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per i lavoratori con i requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, a seguito della cessazione del rapporto, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possono essere erogate in forma di RITA, ossia con l’erogazione frazionata del montante accumulato (art. 1, co. 188). La parte imponibile della rendita è soggetta a ritenuta con aliquota del 15% ridotta di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite di riduzione di 6 punti (art. 1, co. 189).
 
Cumulo periodi assicurativi – Tutti coloro che, per periodi non coincidenti, hanno versato contributi a diverse forme pensionistiche di base possono cumulare gratuitamente tali contributi, in alternativa alla ricongiunzione o totalizzazione (articolo 1, comma 195 – 198).
 
Precoci – Dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo per la pensione scende a 41 anni per i lavoratori con almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo precedenti il 19° anno di età, che si trovano in una di queste condizioni: a) disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 legge n. 604/1966, e hanno concluso la prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi; b) assistono da almeno 6 mesi, un coniuge o parente di 1° grado convivente con grave handicap; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%; d) sono dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato E alla legge che svolgono da almeno 6 anni attività difficoltose e rischiose (art. 1, co. 199).
 
Vittime di violenza di genere – Il congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 24, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80), è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di 3 mesi, con l’erogazione di un’indennità giornaliera dell’80% (art. 1, co. 241).
 
Agricoltura – Ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con meno di 40 anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’AGO per l’IVS. L’esonero, dopo i primi 36 mesi, è riconosciuto per 12 mesi al 66% e per un periodo di altri 12 mesi al 50%. L’esonero spetta ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, nuovi iscritti, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nel 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani, e nelle zone agricole svantaggiate (art. 1, co. 344).
 
Pesca marittima – Per sostenere il reddito dei dipendenti da imprese della pesca marittima, soci lavoratori delle coop della piccola pesca inclusi, nel periodo di sospensione dell’attività per arresto temporaneo spetta un’indennità giornaliera di 30 euro (art. 1, co. 346).
 
Sostegno alla natalità – Istituito il Fondo di sostegno alla natalità per l’accesso al credito di famiglie con 1 o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017, con il rilascio di garanzie a banche e intermediari finanziari (art. 1, co. 348 e 349). Dal 2017 spetta un premio per nascita o adozione di minore di 800 euro: esso non concorre alla formazione del reddito complessivo ex art. 8 del DPR n. 917/1986, ed è corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (articolo 1, comma 353).
 
Congedo obbligatorio del padre – Prorogate fino al 2018 le norme sul congedo obbligatorio per il padre dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo per il padre è aumentata a: 2 giorni per l’anno 2017; e 4 giorni per il 2018, da godere anche in via non continuativa; per il 2018 il padre può astenersi per 1 altro giorno d’accordo con la madre e in sua sostituzione per l’astensione obbligatoria a lei spettante (art. 1, co. 354).
 
Asili nido – Per i nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette per asili nido e il supporto presso l’abitazione dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito un buono di 1.000 euro annui, su 11 mensilità. Il buono è corrisposto dall’Inps. Infine, è stato prorogato fino al 2018 il contributo economico (Voucher asili nido) per la madre lavoratrice, anche autonoma, in luogo del congedo parentale (art. 1, co. 355 – 357).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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