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L’incentivo Occupazione NEET nel 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia la legge di Bilancio 2018, oltre all’esonero “ordinario” per l’occupazione stabile dei giovani (50% dei contributi, esclusi premi Inail, a carico datore, fino a 3.000 euro annui per 36 mesi), ha previsto anche una misura specifica per il Sud, regolata dal decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 2, che ha istituito l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno. Ma non è tutto: vi è infatti la possibilità (per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018) di avvalersi dell’Incentivo Occupazione NEET, introdotto dal decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 3, e materialmente gestito dall’Inps.
 
Prima di procedere, ricordiamo che con il termine NEET si fa riferimento ai soggetti “Not [engaged in] Education, Employment or Training”, e quindi a coloro che non risultano inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ossia che hanno presentato la DID telematica.
 
Datori interessati – Il beneficio può essere richiesto da parte di tutti i datori privati che – senza esservi tenuti – entro il 31 dicembre prossimo assumeranno giovani (di età compresa tra i 16 e i 29 anni) aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
 
L’assunzione deve comportare l’impiego presso una sede di lavoro ubicata in Italia, esclusa la sola Provincia Autonoma di Bolzano. Se il lavoratore viene spostato all’estero o in Provincia di Bolzano, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
 
Lavoratori interessati – L’incentivo è riconosciuto a favore del datore se l’assunzione riguarda giovani di età compresa tra 16 (compiuti) e 29 anni di età (30 non compiuti), aderenti al Programma “Garanzia Giovani”; se il giovane non ha ancora compiuto i 18 anni di età, deve aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Se il giovane non è ancora stato preso in carico, l’ANPAL interessa la Regione di adesione o, in caso di scelta plurima, quella dove è materialmente ubicato il posto di lavoro: la Regione così individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico del giovane. Trascorsi inutilmente i 15 giorni, l’ANPAL procede alla presa in carico centralizzata, acquisendo (anche con autodichiarazione del giovane) le informazioni mancanti. Infine, salvo quanto appena sopra, la Regione o Provincia autonoma verifica, all’atto della presa in carico, i requisiti di accesso al programma.
 
Tipologie contrattuali – Il decreto ANPAL, all’articolo 4, elenca le modalità di assunzione che consentono di fruire dell’incentivo e quelle per le quali, al contrario, esso non spetta. Le prime sono così individuate:

a) assunzione “diretta” a tempo indeterminato, con orario pieno o a tempo parziale;

b) assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (full o part time);

c) apprendistato professionalizzante, ossia quello del II tipo (esclusi quindi il I e III tipo);

d) assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

Invece, l’incentivo non spetta se le assunzioni avvengono con contratto di lavoro domestico, intermittente (anche se a tempo indeterminato) e occasionale.
 
Importo e durata – L’incentivo corrisponde ai contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi e contributi Inail, per 12 mesi a partire dalla data di assunzione, e fino a 8.060 euro su base annua, riparametrati e applicati su base mensile, per ogni lavoratore assunto: se si tratta di part time, il massimale viene ridotto in misura proporzionale. Infine, in ogni caso, a pena di decadenza, l’incentivo va fruito entro il 29 febbraio 2020.
 
Rispetto del de minimis ed eccezioni – L’Incentivo per i NEET è fruito come di seguito:

a) nei limiti degli aiuti de minimis, e quindi del Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE: se i limiti stabiliti dalle norme europee in materia di aiuti di stato in regime “de minimis” vengono superati, l’Inps revoca dell’incentivo e applica le sanzioni civili;

b) oltre tali limiti, alle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto, ossia se vi è un incremento occupazionale (salvo casi specifici) e ove sussistano alcune particolari condizioni.

 
Fruizione oltre il regime “de minimis” – Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 3, gli incentivi ivi previsti possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407, ove sussistano le condizioni elencate nella tabella che segue, in base al Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651.
 

Incremento occupazionale – L’incentivo spetta se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto, oppure se ciò non si verifica a causa di dimissioni volontarie, eccetera. L’incremento occupazionale netto è:
a) da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore rispetto alla media nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
b) da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata;
secondo quanto previsto dall’articolo 31, co. 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015: tale norma dispone che quando le norme incentivanti richiedono un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”, escludendo dal computo della base occupazionale di riferimento coloro che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto per: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Mancato incremento – Il mancato incremento occupazionale netto non impedisce di fruire dell’incentivo se il posto o i posti occupati si sono resi vacanti per: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro nonché licenziamento per giusta causa. Invece, esso non spetta se i posti si sono resi vacanti a causa di licenziamenti per riduzione di personale; esso, in ogni caso, è riconosciuto entro i limiti dell’intensità di aiuto ex articolo 32 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651.
Lavoratori tra 25 e 29 anni – Se il giovane da assumere ha tra 25 e 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo se, oltre all’aumento occupazionale, il lavoratore, in alternativa:
a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex D.M. 20 marzo 2013;
b) non ha un diploma di istruzione secondaria di II grado, una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in vi è tale differenziale minimo del 25%.

 
Infine, va evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del D.M. 20 marzo 2013, sono “privi di impiego regolarmente retribuito” coloro che negli ultimi 6 mesi: non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; o che hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione: ossia 8.000 euro per i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e 4.800 euro nelle altre ipotesi.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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