Non cambiano le regole per le mamme
Se si tratta di dimissioni (o di risoluzione consensuale) di una donna in gravidanza, di una lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato, non è possibile utilizzare la procedura prevista per le dimissioni telematiche.
In questi casi continua infatti a valere quanto previsto dall’articolo 55, co. 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale dispone che la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (l’efficacia della risoluzione del rapporto è sospensivamente condizionata a detta convalida) nei seguenti casi:
a) lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
b) lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
c) lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato;
d) in caso di adozione internazionale, lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore, o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Occorre poi ricordare che, nel caso di dimissioni presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino a 1 anno di età del bambino), la lavoratrice ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso; non solo: la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono in tale periodo non sono neppure tenuti al preavviso. Tali disposizioni si applicano anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità nonché, in caso di adozione o affidamento, entro 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.