Novità introdotte dalla legge di bilancio 2023: i primi chiarimenti
Dopo le molteplici novità che sono state introdotte dalla legge di bilancio (e non solo), ecco i primi interventi amministrativi che illustrano le nuove disposizioni. Di seguito, quindi, qualche appunto su alcuni istituti fatti oggetto di intervento da parte dell’Inps e del Ministero.
Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia
Dopo le modifiche apportate dall’art. 1, co. 342 e 343, legge n. 197/2022, all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, l’Inps ha precisato quanto segue:
- per il Contratto di Prestazione Occasionale e il Libretto di Famiglia, il limite di spesa per l’utilizzatore, dal 1° gennaio 2023, sale a 10.000 euro;
- al Contratto di Prestazione Occasionale possono fare ricorso tutti i datori che hanno fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato (aziende del turismo incluse): tale limite non riguarda le società sportive per gli steward e la PA;
- i nuovi limiti economici si applicano anche alle prestazioni occasionali svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1;
- in agricoltura valgono le nuove disposizioni introdotte, per il 2023 e 2024, dall’art. 1, co. 343-354, della legge di bilancio 2023: l’Inps fornirà apposite indicazioni (Inps, circ. 19 gennaio 2023, n. 6);
- gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso a lui spettante, sono elevati a 3,84 euro (Inps, msg. 27 gennaio 2023, n. 410).
Lavoratori agricoli occasionali subordinati a termine
L’art. 1, co. 346, legge n. 197/2022 dispone che – per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a termine – i datori agricoli devono, prima che inizi la prestazione, inoltrare al competente Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bisdel D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge n. 608/1996). Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto (massimo 12 mesi). Al riguardo, il Ministero ha reso noto l’aggiornamento del modello UNILAV, avendo inserito nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori agricoli, quindi, devono selezionare tale codice per comunicare l’instaurazione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro (Min. Lav., Nota 20 gennaio 2023 n. 462).
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Dopo le modifiche che sono state introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che hanno esteso l’ambito di operatività delle integrazioni salariali, l’Inps ha illustrato le modifiche che riguardano gli aspetti di contributivi in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (Inps, circ. 4 gennaio 2023, n. 1).