Patrocinio a spese dello Stato – Nuove modalità telematiche per l’invio delle richieste di liquidazione
Con il Decreto Semplificazioni, sono state introdotte le regole tecniche per rendere operative le nuove modalità di trasmissione delle istanze di liquidazione del gratuito patrocinio. Ne parliamo in questo articolo
Come già annunciato in un precedente articolo apparso su queste stesse pagine, la recente Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
Con l’introduzione dell’art. 37bis in tema di gratuito patrocinio (portata proprio dalla legge in parola) è stata prevista una nuova specifica procedura per l’inoltro delle richieste di liquidazione. Tale articolo testualmente prevede: “Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”
Orbene, con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati pubblicato il 6 ottobre 2020 sul Portale dei Servizi Telematici (integralmente consultabile a questo link), sono state emanate le regole tecniche volte a rendere operative le nuove modalità di trasmissione delle istanze di liquidazione del gratuito patrocinio.
Tali modalità di trasmissione prevedono l’accesso al portale LSG (portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia), presente fra i servizi del PST a questo indirizzo: https://lsg.giustizia.it/, tramite il quale dovremo innanzitutto esperire la procedura di registrazione (vedi fig. 1 e 2) oppure, in caso fossimo già registrati al portale “Istanza Web”, inserire le credenziali di accesso.


Dopo aver messo i dati relativi all’accesso al portale, il sistema chiederà di immettere tutti i nostri dati anagrafici (vedi fig. 3)

Terminato il procedimento di inserimento dei dati personali potremo procedere ad indicare quelli relativi alle modalità di pagamento (vedi fig. 4). Si precisa che detti dati non sono da ritenersi obbligatori.

Dopo aver comunicato gli eventuali dati bancari, dovremo provvedere all’indicazione di quelli di natura fiscale (vedi Fig. 5) e infine all’accettazione della privacy e alla validazione finale del procedimento (vedi Fig. 6)


Per quanto riguarda le modalità operative della presentazione dell’istanza si suggerisce la lettura della guida utente presente all’interno del portale LSG (vedi fig. 7)

A livello operativo il Difensore dovrà utilizzare l’apposita funzionalità del portale denominata “Crea Istanza” (vedi Fig. 8) ed inserire tutti i dati di cui alla seguente figura 9.


All’istanza sarà possibile allegare fino ad un massimo di due file contenenti eventuale documentazione necessaria al giudice per l’esame della richiesta presentata.
Tali documenti dovranno essere obbligatoriamente in formato PDF e non superare la dimensione massima di 10 Mb.
Una volta depositata la richiesta e la documentazione il difensore potrà verificare lo stato della stessa accedendo al medesimo portale LSG e ricercando l’istanza nell’apposita sezione “Istanza On Line” (vedi fig. 10)

Da ultimo si segnala che tale modalità di trasmissione delle istanze non è in realtà vincolante, posto che l’art. 8 del provvedimento in commento, prevede: “Le richieste di liquidazione di cui all’art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.”