PCT – Cassazione Sezioni Ordinanza 17328/2019 –La data della generazione della ricevuta di consegna è l’unica idonea a stabilire la data di effettivo deposito
La Suprema Corte di Cassazione sezione Civile, con l’Ordinanza in commento, ha avuto modo di occuparsi di una questione che per lungo tempo ha tenuto banco fra le corti territoriali, ossia, quella della datazione del deposito telematico di un atto giudiziario. Vediamo in quali termini.
Come è noto, a seguito della trasmissione via PEC della busta telematica contenente l’atto da depositarsi, il professionista depositante riceve in sequenza quattro messaggi di posta elettronica certificata; tali quattro messaggi ricostruiscono l’iter e lo stato della trasmissione dell’atto.
Preliminarmente, quindi, cerchiamo di comprendere nello specifico la natura di questi quattro messaggi di posta:
- ACCETTAZIONE: Tale messaggio viene generato automaticamente dal gestore PEC del mittente, e attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio email e l’invio all’indirizzo del destinatario.
- CONSEGNA: Il secondo messaggio di posta elettronica viene invece generato del provider del destinatario e quindi, nel caso di specie, dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero; detto messaggio attesta la corretta ricezione della email da parte del ricevente.
- ESITO CONTROLLI AUTOMATICI: La così detta “terza PEC” rappresenta un vero e proprio screening preliminare sullo stato del deposito telematico. La ricevuta de qua viene generata automaticamente dal Sistema Giustizia a seguito dell’espletamento di alcuni controlli preliminari, quali – ad esempio –, la verifica della presenza del professionista depositante all’interno del fascicolo telematico, o la validità della sottoscrizione digitale sull’atto principale della busta. Tale screening preliminare può concludersi con tre differenti tipologie di esito:
- Controlli terminati con successo
- Errore nel deposito che però permette comunque l’acquisizione della busta (errori di tipo warn oppure error)
- Errore di tipo “fatal” che non permette l’acquisizione della busta e che, di conseguenza, non darà luogo al deposito.
- ACCETTAZIONE DEPOSITO: Si tratta dell’ultimo messaggio automatico relativo all’iter della trasmissione dell’atto telematico e viene generato istantaneamente al momento dell’accettazione o del rifiuto della busta da parte della cancelleria. Si faccia attenzione, il nome del messaggio PEC sarà sempre e comunque “ACCETTAZIONE DEPOSITO” anche qualora la cancelleria abbia scartato il deposito e non acquisito l’atto.
Alla luce di questo piccolo excursus sulla natura dei messaggi PEC relativi a un deposito telematico, dobbiamo però chiederci in quale momento il deposito stesso possa dirsi avvenuto e perfezionato.
Per far ciò dovremo necessariamente far riferimento all’art. 16bis comma 7 del D.L. 179/2012 che, nello specifico, prescrive: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”
Ai fini della datazione del deposito effettuato per via telematica, quindi, si dovrà far riferimento al momento di generazione della seconda ricevuta di posta elettronica certificata, questo indipendentemente dal fatto che – per ragioni organizzative interne all’ufficio o per dei disservizi tecnici – le successive ricevute PEC vengano generate anche con alcuni giorni di scarto.
Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, in più casi le corti territoriali hanno dato rilevanza alla così detta “terza PEC” anziché alla ricevuta di avvenuta consegna e, anche nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha preso in esame una pronuncia di tale tipologia emessa dalla Corte d’Appello di Ancona.
Gli Ermellini, con l’Ordinanza in parola, hanno ribadito che: “nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal comma 7 dell’art. 16 bis del d.l. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 212, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018). 9. A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva. 10. L’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la richiamata disposizione confermando, come momento perfezionativo del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ed aggiungendo che «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile ». In tal modo è stato superato quanto previsto dall’art. 13 comma 3 del d.m. n. 44 del 2011, secondo il quale «quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».”
Da sottolinearsi, infine, come la Corte di Cassazione tenga a precisare che la seconda PEC attesti il momento di perfezionamento del deposito unicamente qualora siano poi positive anche le successive ricevute relative all’invio telematico. Resta chiaro però che, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di merito e anche dalla stessa Suprema Corte, qualora il deposito non vada a buon fine la ricevuta di avvenuta consegna costituirà comunque elemento di prova idoneo a richiedere una rimessione in termini – qualora ne sussistano i presupposti – ex art. 153 II comma c.p.c.