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PEC non valida se manca la ricevuta di avvenuta consegna

Con la sentenza 7 ottobre 2015 n.20072, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha affermato che è inesistente la notifica tramite PEC senza la ricevuta di avvenuta consegna.

In particolare, la Corte ha rilevato che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna”.

Non basta quindi la sola ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore PEC da questi utilizzato, ma è necessario avere “la ricevuta di avvenuta consegna fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, che da al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.

Va poi aggiunto che la PEC non è un sistema di conservazione, ma è semplicemente un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” (Art.1 lettera v/bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Questo significa quindi, che le imprese e gli studi professionali che utilizzato la PEC per trasmettere e/o ricevere documenti informatici, devono conservare i messaggi rilasciati dal sistema PEC tramite l’ausilio di un valido sistema di conservazione conforme alle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2013.

Link: www.cortedicassazione.it

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