Penale per mancata assunzione
Una recente decisione si è espressa su di una fattispecie assai “rara”, ciò con particolare riguardo al fatto che – a fronte dell’assunzione di un dirigente – la società, nel contratto firmato dall’interessato – aveva previsto sia il patto di prova che una penale nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di prendere servizio entro la data concordata.
La vicenda che andiamo a illustrare ci impone di premettere che, in base alle disposizioni in materia di patto di prova (art. 2096 cod. civ.), dopo che il rapporto è stato costituito, ciascuna delle parti può recedere liberamente, senza essere tenuta a osservare alcun preavviso. Ciò detto, il 24 luglio 2020 una società aveva stipulato con un dirigente – occupato presso un’altra azienda – un patto scritto contenente l’impegno per una futura assunzione, con previsione del patto di prova e dell’obbligo del dirigente di prendere servizio entro il 15 ottobre 2020. A corollario di tale ultima clausola si prevedeva che – in caso di violazione – il dirigente sarebbe stato tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso prevista in caso di licenziamento dal CCNL applicato.
Il 15 settembre 2020, ossia un mese esatto prima della scadenza del termine entro cui prendere servizio, il lavoratore comunicava alla controparte la propria volontà di non dar corso all’impegno precedentemente assunto e di voler proseguire il rapporto già da tempo in essere con altra azienda. La società – preso atto di tale comunicazione – si rivolgeva al giudice, ottenendo dal Tribunale di Forlì un decreto ingiuntivo per l’esatto importo previsto nell’accordo. Tale esito è stato poi confermato dal medesimo giudice (con sentenza del 21 marzo 2023), a parere del quale – a prescindere dall’esistenza di un patto di prova (che avrebbe consentito la risoluzione unilaterale del rapporto, anche da parte del dipendente, dopo la sua effettiva costituzione) – la penale apposta a un contratto di assunzione (posta a tutela dell’affidamento in capo al datore di lavoro sull’effettivo avvio del rapporto di lavoro) è perfettamente valida e obbliga chi ha sottoscritto tale patto.