Periodo di comporto e assenze Covid
I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione ai criteri di computo del periodo di comporto, escludendo dai relativi conteggi i periodi di assenza dovuti al virus Covid-19, pena la sconfitta in sede giudiziale e la reintegrazione del dipendente.
L’art. 26, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dopo le diverse modifiche che lo hanno interessato, dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, co. 2, lettere h) e i), del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modifiche, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13), e di cui all’art. 1, co. 2, lettere d) ed e), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, dai dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Tale norma ha trovato applicazione in due recenti decisioni di merito, le quali hanno affermato quanto di seguito esposto.
Tribunale di Asti, ordinanza 5 gennaio 2022 – Il riferimento alle misure di quarantena e isolamento fiduciario di cui all’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, effettuato con il richiamo a specifiche disposizioni di legge, deve intendersi comprensivo di tutte le misure che sono state nel tempo previste per arginare la diffusione del virus, e quindi sia quelle legate al mero contatto con casi confermati di malattia o di rientro da zone a rischio epidemiologico sia quelle connesse alla positività al virus Covid-19. Quindi, posto che la ratio legis è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’assenza dal lavoro riconducibili alle misure di prevenzione e contenimento (assunte dalle autorità per limitare la diffusione del virus), è illegittimo, e va dunque annullato, il licenziamento per superamento del periodo di comporto determinato da periodi di quarantena e di isolamento domiciliare per positività al virus.
Tribunale di Palmi, ordinanza 13 gennaio 2022 – I giorni di assenza dal lavoro per isolamento fiduciario (disposto nell’occasione dal sindaco della città di residenza del lavoratore) non rilevano ai fini del comporto, in tal senso espressamente disponendo l’articolo 26 del D.L. n. 18/2020. È quindi illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto determinato – anche solo in parte qua – dai citati giorni di assenza