Lavoro e HR

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Più contratti a termine con gli accordi di prossimità

Il contratto – aziendale o territoriale – di prossimità può derogare al limite legale del 20%, oppure a quello contrattuale, previsto per le assunzioni a tempo determinato: lo ha precisato il Ministero del lavoro con la recentissima Nota 2 dicembre 2014, n. 30.
La disciplina della contrattazione collettiva di prossimità è contenuta nell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011): essa consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale di derogare, con “specifiche intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva rispetto alle particolari materie tassativamente elencate al comma 2, che alla lettera c) include proprio i contratti a termine.
Va peraltro ricordato che la stipulazione di un contratto di prossimità che consenta di derogare ai limiti numerici è ammessa a condizione che essa sia finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e, infine, all’avvio di nuove attività”, nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni comunitarie.
Via libera, quindi, alla stipula di accordi di prossimità, nel rispetto di quanto sopra, a condizione che si tratti di un intervento che aumenta la percentuale di lavoratori “a tempo”, portandola per esempio al 30 per cento, mentre non è possibile – stante anche il fatto che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro – che i medesimi accordi possano rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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