Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Premi di produttività e altre novità nel TUIR

La legge di Stabilità 2017 introduce alcune rilevanti modifiche all’articolo 1 della legge di stabilità dell’anno precedente (si tratta del comma 182 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nella parte relativa alla disciplina dei premi di produttività. In particolare:
1) sale da 2.000 a 3.000 euro l’importo del premio di risultato, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, soggetto a imposta sostitutiva del 10%;
2) le somme e i valori ex art. 51, co. 4, TUIR (auto, prestiti, immobili) non sono soggetti a imposta sostitutiva ove siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività;
3) il reddito massimo di lavoro dipendente, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, sale da 50.000 a 80.000 euro;
4) per le aziende che coinvolgono, pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il premio tassato con l’aliquota del 10% sale a 4.000 euro;
5) infine, è stato inserito il co. 184-bis, il quale dispone che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti a imposta sostitutiva: i contributi a forme pensionistiche complementari, versati, per scelta del lavoratore di somme di produttività; i contributi di assistenza sanitaria ex art. 51, co. 2, lettera a), TUIR, versati per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme di produttività; il valore delle azioni ex art. 51, co. 2, lettera g), del TUIR, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme di produttività (articolo 1, comma 160).
 
Somme escluse dal reddito – Va anche evidenziato che, a seguito di una modifica dell’art. 51 del TUIR, si prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi e premi versati dal datore a favore della generalità o categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (articolo 1, comma 161).
 
Per l’esenzione Irpef, rientrano nelle opere e servizi riconosciuti dal datore, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche le opere e i servizi riconosciuti in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che aziendali) o di accordo interconfederale (articolo 1, comma 162).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica