Premi di risultato: al via la detassazione
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), ai comma 182 e seguenti dell’articolo 1, ha introdotto in maniera permanente, e fatta salva l’espressa rinuncia da parte del singolo lavoratore, l’applicazione di un’imposta sostitutiva, dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, la cui misura è pari al 10%, sui premi di risultato di ammontare variabile di importo non superiore a 2.000 euro lordi (con possibilità di aumento sino a 2.500 euro in casi particolari), la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le norme di attuazione sono contenute nel decreto interministeriale 25 marzo 2016.
Si tratta, con tutta evidenza, di un beneficio di cui godranno solo i dipendenti, il cui potere di acquisto aumenterà in virtù della minor imposizione fiscale a loro carico; per contro nessun vantaggio – se non quello legato alla “incentivazione” del personale verso obiettivi di produttività – viene al datore di lavoro, che, sui premi erogati, versa la normale contribuzione.
Ma non basta, una volta siglato l’accordo di secondo livello (sono quindi esclusi i contratti nazionali, ossia i CCNL), occorre provvedere – entro 30 giorni – al deposito del testo presso la DTL, compilando anche una autodichiarazione di conformità redatta in base al modello allegato al decreto (anche il piano di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, se previsto, deve essere depositato entro 30 giorni da sua adozione).
Nota Bene – Se i premi detassabili sono riferibili alla competenza 2015, il deposito dei contratti e dell’autocertificazione (nonché, se previsto, del piano di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.
L’erogazione dei premi, o meglio l’applicazione dell’agevolazione fiscale, richiede che gli incrementi di produttività, redditività eccetera siano misurabili e verificabili con criteri oggettivi (sostanzialmente numerici), previsti dagli stessi contratti collettivi di 2° livello.
N. | Indicatori previsti nel contratto (sezione 6 del modulo ministeriale) |
1 | Volume della produzione/n. dipendenti |
2 | Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti |
3 | MOL/VA di bilancio |
4 | Indici di soddisfazione del cliente |
5 | Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni |
6 | Riduzione degli scarti di lavorazione |
7 | % di rispetto dei tempo di consegna |
8 | Rispetto previsioni di avanzamento lavori |
9 | Modifiche di organizzazione del lavoro |
10 | Lavoro agile (smart working) |
11 | Modifiche ai regimi di orario |
12 | Rapporto costi effettivi/costi previsti |
13 | Riduzione assenteismo |
14 | n. brevetti depositati |
15 | Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti |
16 | Riduzione dei consumi energetici |
17 | Riduzione numero infortuni |
18 | Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazioni |
19 | Riduzione tempi di commessi |
20 | Altro (indicare) ……………………… |
Ancor più chiaramente, come dispone l’articolo 2 del decreto, i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, previsti dai contratti di 2° livello, possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e processi, anche con la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo.
A tali condizioni, sempre in base a un accordo collettivo di secondo livello, l’agevolazione è ammessa anche per le “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa”, con la precisazione che la partecipazione agli utili spettante al lavoratore è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio.
Il beneficio di cui stiamo discutendo si applica ai lavoratori privati che risultino titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, di redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50.000 euro, al loro delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10%.
Va anche ricordato che la legge di stabilità ha modificato l’articolo 51 del TUIR, mediante l’inserimento del comma 3-bis, il quale ora prevede che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore può avvenire con documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, e che il decreto attutivo prevede che tali documenti:
1) possono essere utilizzati solo dal titolare;
2) non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
3) devono dare diritto a 1 solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
In pratica, è consentito al dipendente avente diritto all’erogazione del premio di chiedere la trasformazione, totale o parziale, della somma detassata, in Welfare Aziendale.
Va ricordato che, a mero titolo di esempio, possono rientrare negli strumenti di welfare aziendale le misure e/o i benefici di cui all’elenco che segue:
– utilizzo di opere e servizi riconosciuti per volontà del datore o per contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o categorie di dipendenti, e familiari, per fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
– somme, servizi e prestazioni erogati alla generalità o categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi servizi integrativi e di mensa, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e borse di studio a favore dei medesimi familiari;
– somme e prestazioni erogate dal datore alla generalità o categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
E’ evidente che il ricorso agli strumenti di welfare, nel rispetto dei limiti previsti dal TUIR in relazione alle singole voci, comporta l’abbattimento totale dell’imposizione contributiva e fiscale, sia a carico del datore di lavoro che del dipendente interessato.
Infine, i beni e i servizi previsti dall’art. 51, co. 3, ultimo periodo, TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo non ecceda il limite di euro 258,23.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.