Prestazioni occasionali: il punto dopo la conversione del decreto “dignità”
La disciplina del Contratto di Prestazione Occasionale e del Libretto Famiglia (contenuta nell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017) è stata modificata dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità): facciamo il punto sulle novità.
Limiti economici – Per prestazioni di lavoro occasionali, si intendono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, per:
a) ogni prestatore, verso tutti gli utilizzatori, a compensi di importo fino a 5.000 euro;
b) ogni utilizzatore, con riguardo a tutti i prestatori, a compensi di importo fino a 5.000 euro;
c) le prestazioni totali rese da ogni prestatore allo stesso utilizzatore, fino a 2.500 euro;
d) ogni prestatore, per le attività degli “steward” negli impianti sportivi, a favore di società sportive, a compensi di importo fino a 5.000 euro.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da Irpef, non incidono sul suo stato di disoccupato e si computano per determinare il reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Pensionati, studenti eccetera – Il tetto annuo massimo di spesa per l’utilizzatore aumenta, in quanto si computano solo al 75%, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) disoccupati, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito;
purché essi, quando si registrano sulla piattaforma informatica Inps, autocertifichino tale condizione.
Diritti del prestatore – Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965, n. 1124); nonché al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, co. 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: in pratica le norme ivi contenute e le altre norme speciali per la tutela della salute e sicurezza si applicano se la prestazione è resa a favore di un committente che sia imprenditore o professionista.
Divieti – Premesso che non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co., sono esclusi anche gli utilizzatori che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, con l’eccezione – introdotta dalla legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 – delle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da pensionati, studenti ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Oltre che le imprese agricole, il divieto riguarda anche le imprese dell’edilizia e settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e quelle del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Piattaforma Inps – Il rapporto viene gestito tramite la piattaforma Inps, su cui le parti devono registrarsi e l’utilizzatore versare (in anticipo) i fondi per compensare le prestazioni. Dal 12 agosto 2018, i versamenti possono essere effettuati anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore.
COSTO E NETTO NEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE | |
Compenso orario netto al lavoratore | 9,00 euro |
Contributo a Gestione Separata | 33% di 9,00 euro = 2,97 euro |
Premio Inail | 3,5% di 9,00 euro = 0,32 euro |
Spese gestione | 1% quanto sopra = 0,12 euro |
Costo totale per l’utilizzatore | 12,41 euro per 1 ora di lavoro |
L’accordo tra le parti può prevedere trattamenti più favorevoli ma l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore al minimo per 4 ore di lavoro, ossia a 36,00 euro, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore. |
Comunicazione anticipata – L’utilizzatore che sia libero professionista o impresa, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o il contact center Inps, deve trasmettere una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) luogo di svolgimento della prestazione;
c) oggetto della prestazione;
d) data e ora di inizio e termine della prestazione (se azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo: data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni);
e) il compenso pattuito, non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (il prestatore riceve conferma via Sms o e-mail).
Se la prestazione, dopo l’invio della comunicazione, non ha luogo, l’utilizzatore deve comunicare la revoca all’Inps entro i 3 giorni successivi a quello programmato di svolgimento dell’attività: in assenza di revoca, l’Inps paga le prestazioni e trattiene contributi e premi.
Pagamento del compenso – Il giorno 15 del mese successivo, l’Inps paga il compenso al prestatore con accredito su conto corrente bancario o bonifico bancario domiciliato. La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha previsto che, a richiesta del prestatore (e con costi a suo carico), il compenso può essere pagato, dopo 15 giorni dal consolidamento della prestazione, tramite gli sportelli postali presentando mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma Inps.
Sanzioni – Se l’utilizzatore supera il limite dei 2.500 euro verso un singolo prestatore o il limite di durata di 280 ore nell’anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Le violazioni relative agli altri obblighi o divieti sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione: in pratica tale sanzione è pari a 833,33 euro al giorno.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore