Processo Tributario Telematico: la sola validazione della NIRweb non vale come deposito
Con recentissime sentenze due Commissioni Tributarie piemontesi si sono pronunciate in tema di (in)validità del deposito nel processo tributario telematico a fronte dell’esecuzione “parziale” dell’adempimento da parte del professionista: le sentenze sono state emesse dalla C.T.P. di Torino, sentenza n. 917/2/2021, e dalla C.T.R. del Piemonte, sentenza n. 655/5/21. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito da queste sentenze circa la validità, ai fini della costituzione in giudizio, della semplice compilazione della NIRweb.
La questione rimessa ai Giudici provinciali riguardava il caso di un contribuente il cui procedimento di costituzione in giudizio si perfezionava oltre il termine dei 30 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto alla controparte, come previsto dalla normativa vigente. La vicenda, avente per oggetto un ricorso/reclamo, vedeva la costituzione in giudizio da parte del contribuente 50 giorni dopo il termine di legge: tuttavia, il contribuente provava documentalmente che la compilazione e la validazione della NIRWeb erano avvenute nei termini: in sostanza, tutte le “schermate” dell’applicativo PTT erano state correttamente compilate, in quanto progressivamente “accettate” dal gestionale, ma per dimenticanza la relativa trasmissione avveniva soltanto dopo lo spirare dei termini, a seguito di un controllo del professionista. Dell’accaduto, naturalmente, il difensore forniva nel corso del processo adeguata documentazione dalla quale si evinceva il tempestivo procedimento di formazione della nota di iscrizione a ruolo telematica, richiedendo la validità della costituzione in giudizio.
La Commissione provinciale dichiarava inammissibile il ricorso/reclamo affermando che a nulla rileva la data di caricamento dei dati a sistema (dunque la compilazione della NIRWeb) in quanto la data di effettivo deposito e trasmissione degli atti è quella che si evince dalle ricevute S.I.G.I.T., emesse a seguito del completamento dell’operazione di costituzione in giudizio.
La pronuncia dei Giudici regionali piemontesi riguardante l’inammissibilità di un appello, decisamente più articolata anche in ragione della controversia sottoposta alla loro attenzione, presenta profili di similitudine con il caso deciso dai Giudici provinciali. Infatti, anche in questa controversia si assiste al mancato deposito dell’appello nei termini di legge e per il tramite dell’applicativo PTT, alla stregua, peraltro, di una notifica dell’atto alla controparte effettuato con modalità “analogica” e non “digitale” (diversamente da quanto impone obbligatoriamente il D. Lgs. n. 546/1992 a far data dal primo luglio 2019).
Ebbene, anche in questo caso dalle risultanze processuali emerge che il contribuente pur avendo compilato la NIRWeb non ha mai proceduto, nemmeno tardivamente, atteso che non è stato in grado di provare nemmeno l’adempimento eseguito fuori tempo massimo, alla trasmissione e, con essa, alla generazione delle ricevute – sincrona e asincrona – idonee ad attestare la regolarità della costituzione in giudizio.
In merito, i Giudici regionali affermano testualmente che “Sulla NIR è giusto il caso di chiarire che, nella stessa, non è presente nulla delle motivazioni che sono alla base del ricorso della parte, la NIR è un “elenco veloce” di informazioni, quali la parte, la difesa della parte, la PEC della difesa, la controparte e i suoi rispettivi difensori, la sentenza impugnata…, ma è un atto che il sistema vincolante al deposito, ma che non rappresenta la volontà (di fatto manca anche la possibilità di firmare detto atto)”.
Inoltre, in ragione del fatto che il contribuente a sostegno del proprio operato eccepiva anche l’avvenuto pagamento del Contributo Unificato, cd. CUT, avvenuto mediante modello F23, la Commissione regionale soggiungeva che “sul pagamento del modello F23 il Collegio osserva come lo stesso non sia una condizione prodromica alla proposizione dell’atto di appello, anzi capita sovente che la parte non depositi il pagamento del CUT se non dopo la richiesta rivolta dalla segreteria; ma non può neppure essere considerato come una manifestazione di “volontà” da parte della difesa, talvolta infatti sopraggiunge che, dopo la proposizione del ricorso o appello, la parte presenti richiesta di cessazione della materia del contendere e pertanto non è possibile considerarla come manifestazione di volontà”.
Pertanto, conclusivamente i Giudici sancivano l’esclusiva rilevanza, ai fini della costituzione in giudizio, della ricevuta “sincrona” emessa a seguito della trasmissione documentale (ossia NIRWeb, atto principale e allegati) e della successiva ricevuta “asincrona” attestante l’avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato. Unico set documentale valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la genesi del fascicolo processuale informatico.