Lavoro e HR

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Quando la co.co.co. è genuina

Una delle questioni più rilevanti degli ultimi anni, centrale anche nella sentenza con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di riconoscimento del lavoro subordinato da parte di alcuni “fattorini in bici” (cd. riders) occupati da Foodora, è quella dell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 
Tale norma dispone che (dal 1° gennaio 2016) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
 
Tale previsione normativa, proprio a parere della sentenza richiamata, non produce nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro, occorrendo che il lavoratore sia sottoposto al “potere direttivo e organizzativo del datore”, non essendo viceversa sufficiente che tale potere si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, perché – al contrario – deve riguardare “anche” i tempi e il luogo di lavoro.
 
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di non potersi far riferimento alla organizzazione dei tempi di lavoro in un’ipotesi (come quella oggetto di causa) in cui i riders potevano autonomamente stabilire se e quando dare la propria disponibilità per essere inseriti nei turni di lavoro.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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