Lavoro e HR

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Quando non spetta l’esonero contributivo 2016

Per fruire dell’esonero contributivo occorre rispettare quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, per cui esso non spetta se ricorre una di queste condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine, anche se, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
2) presso il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore che presentava elementi di relazione con il datore che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Va inoltre considerato che, per determinare il diritto e la durata degli incentivi, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività per lo stesso soggetto, con lavoro subordinato o somministrato; e che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e modifica di un rapporto o di somministrazione producono la perdita di quella parte di incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Infine, poiché le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2016 hanno natura speciale, per le assunzioni e trasformazioni con contratto a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle condizioni di legge, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che tali assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo di assunzione.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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