Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Rapporti di Lavoro: le novità dell’estate

Contratto di Apprendistato e lavoro Intermittente, servizi sostitutivi di mensa, controlli a distanza e, infine, i chiarimenti Inps sull’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018: sono solo le più importanti novità “estive”, rispetto alle quali è opportuno fornire almeno una rapida sintesi operativa.
 
Apprendistato e diritto di precedenza – L’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha modificato la disciplina del diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato, prevedendo che esso, in ogni caso (contratto a termine ordinario, con lavoratrice che abbia fruito del congedo di maternità, lavoro stagionale), debba essere esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto (3 mesi per i rapporti stagionali). Poiché la violazione del diritto di precedenza comporta la perdita delle agevolazioni (ovviamente, ove previste) legate alla nuova assunzione, la Confcommercio ha chiesto al Ministero del lavoro se il diritto in esame possa ritenersi violato nel caso in cui il datore, invece che riassumere l’ex dipendente a tempo determinato:

a) al termine del periodo formativo, disponga la prosecuzione del contratto di apprendistato con un lavoratore già in forza presso la sua azienda;

b) proceda alla nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

 
Rispondendo a tali quesiti, il Ministero del lavoro, con la Nota n. 2 dell’8 agosto 2017, ha anzitutto escluso che, nel caso di stabilizzazione dell’apprendista, ricorra la violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, in quanto (per l’esercizio del diritto di precedenza) rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione di tale contratto, e non con la successiva fase di prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo.
 
Circa la seconda questione, occorre considerare la qualificazione dei due lavoratori: il diritto di precedenza non è violato se l’ex dipendente a termine è già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti a tempo determinato. In pratica, salvo diversa previsione del contratto collettivo, violano il diritto di precedenza sia la prosecuzione del rapporto dell’apprendista al termine del periodo formativo (non trattandosi di una nuova assunzione) sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto dell’apprendistato.
 
Contratto di lavoro intermittente – L’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che il contratto di lavoro intermittente (definito anche “lavoro a chiamata” o “job on call”) è quel contratto, anche a termine, con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente:

a) per le esigenze individuate dai contratti collettivi;

b) in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati dal Ministro del lavoro: attualmente vale il riferimento al decreto ministeriale 23 ottobre 2004, che fa rinvio alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923;

c) in ogni caso, con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni (si tratta del cd. “requisito soggettivo”).

 
E proprio tale ultima ipotesi, ossia la validità del contratto con esclusivo riguardo all’età del lavoratore, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia Europea: nel caso di specie, il dipendente di una nota catena di abbigliamento per giovani – licenziato al compimento del 25° anno di età – si è visto respingere il ricorso, in quanto i giudici comunitari (fermo che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma “comune” di lavoro) hanno affermato che sono legittime quelle norme nazionali, come la nostra, che consentono di stipulare (e quindi anche di risolvere) tale tipologia contrattuale unicamente in base all’età del lavoratore.
 
Sempre in materia di lavoro intermittente va anche segnalata la risposta a interpello fornita dal Ministero del Lavoro con la nota n. 1 del 13 luglio scorso. Ebbene, a fronte della domanda se sia possibile far ricorso a tale rapporto da parte di imprese del settore edile per figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici, che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria, in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente, è stato dato parere favorevole, precisando che il n. 32 della tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla il “personale addetto alla manutenzione stradale”, senza operare alcuna distinzione tra manutenzione stradale ordinaria o straordinaria.
 
Controlli a distanza e Call Center – L’attività lavorativa tipica dei call center implica l’uso di numerosi e diversificati software, che deve però tener conto delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Ebbene, salvo che non si tratti di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (o di registrazione degli accessi e delle presenze), gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza sull’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, e possono essere installati previo accordo sindacale o, in mancanza di accordo, su autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro: quest’ultimo, con la circolare n. 4 del 26 luglio 2017, si è espresso in merito al sistema di gestione integrato e multicanale, cosiddetto “CRM” (Customer Relationship Management), e ai software che consentono, invece, il monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore (cfr. tabella).
 

UTILIZZO DEI SOFTWARE NEI CALL CENTER
Tipo Indicazioni ministeriali Utilizzo
CRM (Customer Relationship Management) Il CRM associa automaticamente al numero del cliente chiamante tutti i suoi dati, rendendo più efficiente la relazione; è un archivio informatico che sostituisce il fascicolo cartaceo del cliente, che permette in tempo reale di disporre di tutti i dati necessari per finalizzare le attività ed evadere le richieste. Se consente il mero accoppiamento tra chiamata e anagrafica del cliente, può essere considerato uno strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. SI, senza accordo né autorizzazione
Monitoraggio dell’attività telefonica e produttività I software che raccolgono ed elaborano in tempo “quasi reale” i dati sull’attività di ogni operatore (libero, in pausa, ecc.) e i tempi medi di evasione delle lavorazioni, o quantificano la produttività giornaliera, il tempo dedicato a ogni commessa e le pause, realizzano un monitoraggio continuo sul singolo operatore, eliminando ogni margine nel quale egli sia certo di non essere osservato, ascoltato o “seguito” nello svolgimento della propria attività e movimenti. NO, mai

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica