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Rettifiche al regolamento eIDAS

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea del 7 ottobre scorso, due rettifiche al regolamento n.910/2014 meglio conosciuto come “regolamento eIDAS”.
In particolare le rettifiche sono le seguenti:

  • rettifica all’art.3 punto 37

anziché:

«37. servizio elettronico di recapito qualificato certificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44

leggasi:

«37. servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;».
  •  rettifica all’art.41 paragrafi 1 e 3

anziché:
«1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
[…]
3.   Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri
leggasi:
«1.   Alla validazione temporale elettronica qualificata non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata.
[…]
3.   Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»
 
Link:  www.eur-lex.europa.eu
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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