Rettifiche al regolamento eIDAS
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea del 7 ottobre scorso, due rettifiche al regolamento n.910/2014 meglio conosciuto come “regolamento eIDAS”.
In particolare le rettifiche sono le seguenti:
- rettifica all’art.3 punto 37
anziché:
«37. | “servizio elettronico di recapito qualificato certificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;» |
leggasi:
«37. | “servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;». |
- rettifica all’art.41 paragrafi 1 e 3
anziché:
«1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
[…]
3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»
leggasi:
«1. Alla validazione temporale elettronica qualificata non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata.
[…]
3. Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»
Link: www.eur-lex.europa.eu
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale