Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Rimborso dei costi sostenuti dal dipendente in smart working

È complessa e irta di ostacoli la strada da percorrere perché azienda e dipendente possano concordare il rimborso parziale dei costi per il lavoro agile nell’emergenza Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 7 dicembre 2007, n.357/E), aveva precisato che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici ai dipendenti in regime di telelavoro non sono da assoggettare a tassazione, essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche aziendali, e quindi per espletare l’attività lavorativa. A tale soluzione l’Agenzia delle Entrate era giunta in quanto il rimborso dei costi per i collegamenti telefonici configura un’ipotesi considerata dalla circolare n. 326/1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore anticipate dal dipendente.

In questi giorni, invece, in relazione al caso in cui il datore decida di pattuire con il dipendente un rimborso forfettario pari al 30% dei consumi effettivi addebitatigli – nelle fatture periodiche, emesse a nome suo o del coniuge convivente – delle spese documentate per i costi di:

  • connessione a internet;
  • corrente elettrica;
  • aria condizionata o riscaldamento;

per escludere tali somme dalla determinazione del reddito da lavoro dipendente, occorre stabilire (per ogni tipo di spesa) la quota dei costi risparmiati dalla società, al fine di poter considerare tale quota di costi rimborsati a tutti i dipendenti come riferibile a consumi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore (Agenzia Entrate, Interpello n. 956-632/2021).

Link iscrizione multi rubrica