Lavoro e HR

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Strumenti di lavoro e di registrazione degli accessi

L’articolo 4, co. 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, che si occupa di controlli a distanza, stabilisce che non è richiesta la sottoscrizione di alcun accordo sindacale, né l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro, ove si tratti di “oggetti” rientranti in una delle seguenti categorie:

a) strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa;

b) strumenti per la registrazione degli accessi e delle presenze.

 
E’ del tutto evidente che, ove voglia utilizzare le informazioni in tal modo raccolte (anche ai fini disciplinari), il datore di lavoro deve fornite una “adeguata informazione” al lavoratore circa le modalità d’uso di tali strumenti e di effettuazione dei controlli: ciò vale – evidentemente – anche per tablet, smartphone, laptop (eccetera) dati in uso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
Un elemento di novità risiede in quanto è stato precisato da parte dell’ispettorato Nazionale, nella circolare 19 febbraio 2018, n. 5, con riguardo  ai dati biometrici. Ebbene, conformandosi a quanto stabilito dal Garante per la privacy – secondo cui  “l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili”, in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, o per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività” – l’INL ha precisato che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine per impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati e necessario per farle funzionare, può essere considerato uno strumento indispensabile a “… rendere la prestazione lavorativa …” e pertanto si può prescindere sia dall’accordo sindacale che dall’autorizzazione.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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