Lavoro e HR

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TFR in busta: quando si interrompe il finanziamento

Come previsto dall’articolo 7 del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, l’intermediario interrompe l’erogazione del finanziamento, oltre che nei casi in cui sopraggiunga una crisi d’impresa (avvio della procedura di fallimento o di concordato preventivo, eccetera), anche quando venga accertato che esso stato utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R:
in questi casi, salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, egli deve rimborsare immediatamente la parte di finanziamento già fruita e i relativi interessi.  L’interruzione del finanziamento opera a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della singola condizione e per tutta la sua durata: il datore di lavoro deve trasmettere all’Inps specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate.
Esempio Se il 20 maggio 2015 viene sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, l’intermediario interrompe il Finanziamento dalla rata di giugno 2015 e il datore deve erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate in giugno, luglio e agosto dello stesso anno.
Il datore di lavoro può anche richiedere di estingue anticipatamente il finanziamento: in tal caso, egli deve restituire all’intermediario l’importo complessivamente utilizzato.
Ricordiamo infine che il Fondo di garanzia è finanziato con un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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