Lavoro e HR

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Tirocini: i casi particolari

Oltre a quanto previsto dalle norme regionali e dalle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 25 maggio 2017, merita di evidenziare alcuni ulteriori obblighi in capo al soggetto ospitante.
 
Comunicazione al CPI – Anche in vigenza delle nuove linee guida, residuano alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di taluni obblighi connessi al tirocinio, che (anzitutto) è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego: tale adempimento è a carico del soggetto ospitante; nulla osta però a che la comunicazione sia effettuata dal soggetto promotore (che è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie).
Da tale obbligo sono esclusi i tirocini consistenti in un’esperienza prevista dentro un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo ma di affinare l’apprendimento e la formazione (tirocini curriculari).
Quindi, come già chiarito dal Ministero del lavoro (cfr. Note 4 gennaio 2007, n. 440; e 14 febbraio 2007, n. 4746), che non vanno comunicati i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative per i propri studenti e allievi, per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro.
 
Indennità – Va ricordato inoltre che l’art. 1, co. 35, della legge 28.6.2012, n. 92 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità al tirocinante, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
 
Regioni “non allineate” – Alle Regioni che non hanno ancora recepito le linee guida 2017, si applica la disciplina regionale già adottata. Ne deriva che gli ispettori, nelle attività di controllo sui rapporti di tirocinio extracurriculari, dovranno fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza, ferma la possibilità, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, co. 5-ter, D.L. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013).
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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