Lavoro e HR

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Tutela Inail anche per l’infermiere che rifiuta il vaccino anti-Covid-19

Mentre prosegue il Piano di vaccinazione nazionale, facciamo il punto su come procedere verso gli infermieri, e più in generale i lavoratori, che scelgono di non vaccinarsi. L’Inail, in una nota, fa il punto sulla copertura assicurativa del lavoratore non vaccinato nel caso in cui dovesse ammalarsi di Covid-19.

Un ospedale ha chiesto all’Inail quali provvedimenti adottare per gli infermieri che non aderiscono al piano vaccinale anti-Covid-19 e se la malattia infortunio sia ammissibile o no alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo) che non ha aderito alla profilassi vaccinale, dovesse contrarre il Coronavirus. A tale riguardo l’Inail, con nota 1° marzo 2021 n. 2402, ha precisato che:

  1. l’assicurazione Inail opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla legge;
  2. il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, perché il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore;
  3. al momento, le norme vigenti non prevedono un obbligo specifico del lavoratore di aderire alla vaccinazione; infatti l’art. 279 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il datore, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari […] tra cui “a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi;
  4. in materia di trattamenti sanitari opera, tra l’altro, la riserva assoluta di legge ex art. 32 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

In sostanza, il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato, posto però che quanto sopra non comporta l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’infortunio all’occasione di lavoro.

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