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Unioni civili: il nulla osta per ricongiungimento familiare

La legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto la nuova regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, stabilisce (art. 1, co. 20) che le disposizioni sul matrimonio e quelle contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile.
 In materia è intervenuto il Ministero dell’interno (cfr. circ. n. 3511/2016), dettando le indicazioni per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore dei cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Ebbene, il Ministero ha precisato che, in base alla legge n. 76/2016, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 e seguenti del D.Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione), si estende anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, purché il partner sia maggiorenne e non legalmente separato.
 In pratica, il cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, può presentare domanda con le normali modalità telematiche, allegando la documentazione prevista dall’art. 29, co. 3, del T.U. Immigrazione: disponibilità di un alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria. La documentazione comprovante l’unione civile (costituita in Italia o all’estero) sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificatane l’autenticità, rilascerà il visto di ingresso per motivi familiari.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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