Lavoro e HR

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Violare il diritto di precedenza costa caro

L’art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che gli incentivi non spettano:
a) se l’assunzione attua un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, anche se il lavoratore con diritto all’assunzione è utilizzato in somministrazione;
b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine, anche se, prima dell’uso di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) se il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore che, all’atto del recesso, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con lui in rapporto di collegamento o controllo.
 
Con riferimento alla somministrazione i benefici per l’assunzione o trasformazione di un contratto sono trasferiti all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, esso è computato in capo all’utilizzatore. Se è richiesto un incremento occupazionale netto, il calcolo va fatto mensilmente, confrontando il numero di dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, esclusi i lavoratori che hanno abbandonato il posto per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria di orario o licenziamento per giusta causa.
 
Per determinare diritto e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha lavorato per lo stesso soggetto, come dipendente o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione rese dallo stesso lavoratore verso diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
 
Infine, l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione e modifica del rapporto di lavoro o di somministrazione fanno perdere la parte di incentivo per il periodo tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data di comunicazione tardiva.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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