Volontari del soccorso alpino: aggiornati gli importi per gli autonomi
Come ogni anno, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare l’importo della retribuzione di riferimento utile per calcolare l’indennità spettante ai volontari che partecipano alle operazioni di soccorso o alle esercitazioni. Con l’occasione, un veloce “punto” sull’istituto.
Ogni anno i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) effettuano migliaia di interventi di soccorso, “salvando la pelle” a escursionisti, alpinisti, speleologi e sci-alpinisti. Al fine di consentire loro di esercitarsi e, soprattutto, di assentarsi dal lavoro per le operazioni di soccorso vere e proprie, è prevista la fruizione di specifici permessi retribuiti (si veda la tabella che segue).
OPERAZIONI DI SOCCORSO ALPINI: ASSENZE DAL LAVORO
Concluse in giornata e durate meno di 8 ore | Il lavoratore ha diritto a 1 giorno di astensione dal lavoro, a prescindere dalla durata effettiva dell’intervento |
Concluse in giornata ma durate più di 8 ore | Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo |
Concluse dopo le ore 24,00 del giorno d’inizio | Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo |
Per giustificare l’assenza e consentire l’erogazione del trattamento economico, occorre che i capi stazione/squadra del CNSAS indichino al sindaco (o a un suo delegato) il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nei soccorsi o nelle esercitazioni, indicandone l’ora di inizio e fine; il sindaco, a propria volta, attesta l’impiego dei volontari in operazioni di soccorso o esercitazione. Infine, il lavoratore consegna tale dichiarazione al datore, il quale registra sui documenti di lavoro l’avvenuto impiego del volontario in operazioni da cui è conseguita l’astensione dal lavoro.
Dal punto di vista economico, ai volontari che sono lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso o di esercitazione. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore, che può chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.
Invece, se si tratta di lavoratori autonomi, opera il diritto a una specifica indennità, fissata con apposito decreto ministeriale: per l’anno 2023 l’importo da prendere a riferimento è pari a 2.261,40 euro, da dividersi per 22 o 26, a seconda che la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dall’interessato nell’arco di 5 o 6 giorni alla settimana.