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Esonero contributivo: le ultime istruzioni Inps

Mentre l’anno 2015 si avvia a conclusione, con conseguente approssimarsi del termine entro cui effettuare le assunzioni a tempo indeterminato che danno diritto all’esonero contributivo, pari a 8.060 euro l’anno per 3 anni, previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti con la circolare 3 novembre 2015, n. 178. Data la lunghezza del provvedimento daremo conto solo degli aspetti più rilevanti, rimandando alla lettura del testo integrale per i necessari approfondimenti, tenendo presente che l’agevolazione dovrebbe essere riproposta anche per il prossimo anno, anche se con importi assai meno vantaggiosi: si parla infatti del 40% dei contributi dovuti, con un limite massimo di 3.250 euro l’anno per 2 anni.
 
E dunque l’Istituto, facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare 29 gennaio 2015, n. 17, ribadisce che beneficiari dell’incentivo sono i datori privati, a prescindere dal fatto che si tratti di imprenditori: ne deriva che non ha alcun rilievo il fatto che il datore debba assicurare i lavoratori all’AGO Inps o ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi. Tralasciando le questioni che concernono la pubblica amministrazione e le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), l’esonero si applica nel caso di: enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle leggi regionali in enti pubblici economici; enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica o industriali; enti morali ed ecclesiastici.
 
I datori che hanno titolo all’esonero contributivo devono richiedere il codice di autorizzazione “6Y” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. La richiesta di attribuzione del codice “6Y” va inviata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero, tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”. La sede attribuirà il codice di autorizzazione dandone comunicazione al datore con le stesse modalità. I datori che intendono accedere al beneficio, ma che non hanno accesso alla funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, devono inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“.
 
Gli incentivi all’occupazione introdotti dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 sono applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI); tale istituto, con delibera n. 52/2015, ha fissato i criteri per l’esonero contributivo, che si applicano anche alle assunzioni di giornalisti: le domande di autorizzazione vanno quindi inoltrate direttamente all’INPGI.
 
La circolare precisa poi che vanno escluse dall’applicazione dell’esonero triennale le seguenti forme di contribuzione, anche se obbligatorie: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; il contributo dello 0,30%, destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo; il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
 
Invece, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del FPLD (0,50% della retribuzione imponibile), è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale.
 
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza, si applica l’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che regola la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%: pertanto la restituzione piena del contributo addizionale NASPI è possibile solo nei casi di trasformazione del contratto a termine o di stabilizzazione entro il mese successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato; negli altri casi opera la contrazione prevista dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
 
Per quanto concerne alcuni casi particolari, l’Inps ha precisato quanto segue:
a) l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti non consente di godere dell’esonero contributivo anche se, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplava l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale italiana;
b) con riferimento ai rapporti a tempo parziale indeterminato, l’esonero spetta (in relazione a entrambi i rapporti) anche se il lavoratore è assunto da 2 diversi datori, purché la data di decorrenza di tali rapporti sia la stessa (in caso di assunzioni differite, il datore perderebbe il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione con riguardo al 2° rapporto part time,);
c) se il precedente rapporto, intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione, è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero, in quanto il contratto, pur sottoposto alla condizione del superamento del periodo di prova, va considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
d) l’incentivo non spetta se i lavoratori assunti a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nel caso in cui il contratto collettivo prevede, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire la loro assunzione alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
e) non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, per esempio: il contratto a termine, la collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, e così via;
f) il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, a fruire dell’esonero triennale.
 
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
 
Infine, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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