Lavoro e HR

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Il reinserimento incentivato dei disabili da lavoro

L’articolo 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha attribuito all’Inail le competenze per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, da realizzarsi tramite:
a) progetti personalizzati per la conservazione del posto o la ricerca di nuova occupazione;
b) interventi formativi di riqualificazione professionale;
c) progetti per superare e abbattere le barriere architettoniche sui luoghi di lavoro;
d) interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
A seguito di tale disposizione, il Presidente dell’Inail (sul cui bilancio gravano i relativi costi), con determinazione 11 luglio 2016, n. 258, ha emanato il regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, prevedendo incentivi a favore dei datori di lavoro: in prima battuta si favoriscono gli interventi mirati a conservare il posto di lavoro; per la ricerca di nuova occupazione si provvederà invece con separate disposizioni.
Come recita l’art. 2 del Regolamento, gli interventi di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto sono finalizzati a sostenere la continuità lavorativa degli infortunati e tecnopatici, prioritariamente con la stessa mansione o con una mansione diversa rispetto a quella cui l’assicurato era adibito prima dell’evento lesivo.

QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
Lavoratori Note
Disabili tutelati dall’Inail I quali, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o dell’aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitino di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa
Infortunati e tecnopatici I quali, pur non avendo subito conseguenze inabilitanti gravi, necessitano di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo, in relazione alle menomazioni e conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall’evento lesivo e dalle caratteristiche della lavorazione svolta
Dipendenti statali Essi sono invece espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, in quanto gli oneri per le prestazioni erogate sono a carico del bilancio delle Amministrazioni statali interessate.

Le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto, previsti dalla norma, sono:
a) interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro: compresi quelli edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi per consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
b) interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni: inclusi quelli di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;
c) interventi di formazione: compresi quelli personalizzati di addestramento all’uso delle postazioni e relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui alla lett. b) (postazioni di lavoro), e di formazione e tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.

QUESTI I RIMBORSI MASSIMI AL DATORE DI LAVORO *
Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro 95.000 euro, nella misura massima
del 100% dei costi ammissibili
Adeguamento e adattamento
delle postazioni di lavoro
40.000 euro, nella misura massima
del 100% dei costi ammissibili
Interventi di formazione
e addestramento
15.000 euro, nella misura massima
del 60% dei costi ammissibili
* Tali importi e limiti massimi di spesa comprendono ogni onere e imposta; alle spese sostenute dall’Inail non si applica il regime de minimis ex Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il procedimento per l’approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo per conservare il posto di lavoro deve concludersi entro 60 giorni e prevede le seguenti fasi:
a) verifica del progetto personalizzato e del piano esecutivo: la Direzione Territoriale di riferimento dell’équipe multidisciplinare Inail di I livello, in caso di esito positivo delle verifiche, trasmette i documenti alla competente Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta, o Provinciale di Trento o Bolzano, e dà avvio al procedimento per l’approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo;
b) approvazione del progetto di reinserimento personalizzato e del piano esecutivo. A tale proposito, la struttura Inail valuta la congruità dei costi di ciascun intervento anche in relazione ai preventivi allegati: ove ravvisi carenza di documentazione o la non congruità delle spese, invita il datore a effettuare le necessarie integrazioni e/o a rettificare i costi: se questi non fornisce, entro 10 giorni, le integrazioni e/o le rettifiche necessarie, o se sono riscontrate altre mancanze, viene emesso un provvedimento negativo.
Conclusa con esito positivo la fase di valutazione, il progetto di reinserimento personalizzato e il piano esecutivo vengono approvati, con la determinazione di spesa, e il datore è autorizzato a realizzare gli interventi adottando il provvedimento definitivo. L’autorizzazione indica il costo previsto per ogni intervento e il termine entro cui deve essere completato, il costo totale per l’intero progetto e la data entro cui va realizzato, nonché la data per la rendicontazione (restano a carico del datore di lavoro i costi non previsti nell’autorizzazione).
Va anche evidenziato che il datore di lavoro:
a) può trasmettere alla sede competente la documentazione utile per il rimborso dei costi da lui anticipati, al completamento di ogni intervento o dopo aver realizzato tutti gli interventi previsti, entro la data massima indicata per la rendicontazione;
b) se ha fruito dell’anticipazione, può chiedere il saldo della spesa autorizzata solo dopo aver realizzato tutti gli interventi previsti, trasmettendo tempestivamente la documentazione.
In ogni caso, alla documentazione per il rimborso dei costi va allegata una dichiarazione del lavoratore attestante l’effettiva fruizione degli interventi oggetto di rendicontazione.
L’omessa rendicontazione del datore circa gli interventi previsti dall’autorizzazione entro la data prestabilita, fa presumere la mancata realizzazione di tutti gli interventi del progetto di reinserimento.
Infine, dopo aver realizzato e rendicontato tutti gli interventi in progetto, la Direzione Regionale, o Sede Regionale di Aosta, o Provinciale di Trento o Bolzano, comunica alla Direzione Territoriale il completamento del progetto personalizzato: l’équipe che ha elaborato il progetto verifica, insieme al lavoratore e al datore, gli effetti raggiunti in termini di reinserimento e integrazione lavorativa della persona.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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