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Cittadini, docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano

Cittadini italiani non iscritti all’AIRE – I cittadini italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali ex art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni per 2 anni. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili od oggetto di controversie pendenti nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’art. 43 del DPR n. 600/1973, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per 2 anni. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo (art. 16, co. 5-ter, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).
Docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per 2 anni. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini ex art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’art. 16, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo (art. 44, co. 3-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
 
  
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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