Lavoro e HR

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Collaborazioni e Partite IVA: le modifiche del Jobs Act

Stretta in vista per collaborazioni, partite IVA e associazione in partecipazione: il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali (ossia il decreto legislativo che sarà presto emanato in attuazione del Jobs Act) dispone che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Restano escluse le:
a) collaborazioni per le quali gli accordi con le confederazioni nazionali più rappresentative prevedono specifici trattamenti economici e normativi, per particolari esigenze del settore;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali richiedenti l’iscrizione ad albi;
c) attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, e dei membri di collegi e commissioni;
d) prestazioni rese alle associazioni e società sportive dilettantistiche delle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Lo schema di decreto (art. 48) dispone che, fino al 31 dicembre 2015, assumendo a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.co. (anche a progetto) e titolari di partita IVA, il datore estingue le violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione. Ciò è possibile a condizione che:
a) i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese circa la qualificazione del pregresso rapporto, atti di conciliazione in una sede protetta o commissione di conciliazione;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori non recedano, se non per motivi disciplinari.
Infine, gli articoli 49 e 50 della “bozza” di decreto legislativo prevedono che le disposizioni oggi vigenti per co.co.pro. e associati in partecipazione restano in vigore solo per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che l’associazione in partecipazione è consentita solo nel caso in cui l’associato apporti del capitale.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
 

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