Processo civile telematico

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Con l’emissione della seconda PEC il deposito telematico è valido anche se il cancelliere rifiuta la busta telematica

Nell'ordinanza n° 1976/2021 pubblicata lo scorso 12 luglio 2021, la Suprema Corte è tornata a occuparsi dell’annoso problema riguardante il momento di perfezionamento del deposito telematico. Vediamo nel dettaglio i punti su cui è intervenuta la Corte di Cassazione.

Come è noto, l’art. 16bis comma 7 del D.L. 179/2021, specifica espressamente che il deposito telematico deve considerarsi avvenuto al momento della generazione della mail di avvenuta consegna, ossia, della così detta “seconda PEC”.

Nonostante una giurisprudenza pressoché unanime sul punto, numerosi tribunali di merito hanno nel corso degli anni precisato come detto principio normativo possa trovare applicazione unicamente in relazione ai depositi che – in un momento temporale successivo – abbiano trovato la loro naturale accettazione da parte della cancelleria, salvo – in caso negativo – la facoltà di richiedere una rimessione in termini.

Nel caso di specie, invece, la busta telematica era stata rifiutata dalla cancelleria del tribunale con la dicitura “depositare presso il tribunale civile”, facendo cadere – di fatto – nel nulla l’intero deposito.

Con l’importante pronuncia in commento, però, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”, precisando altresì come deve considerarsi “diversa, invece, la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’atto stesso o i suoi allegati.”

Con tale ultima statuizione, quindi, gli Ermellini hanno sottolineato come l’eventuale rifiuto da parte della cancelleria del deposito telematico comporti effetti non di natura giuridica, ma solo di carattere pratico, quali – ad esempio – la necessità di nuova trasmissione di atti e documenti contenuti nella busta telematica, non andando però a intaccare l’avvenuta cristallizzazione del momento di perfezionamento del deposito telematico.

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